U 190/99
Fatti :
A.- T._________, nato nel 1964, lavorava come baggerista/traxista presso un'impresa di costruzioni di
L._________ quando, il 29 novembre 1994, fu vittima di un infortunio professionale. Egli ne riportò una frattura diafisaria del femore destro, fratture costali, una contusione epatica nonché una contusione alla spalla e al polso sinistri.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge.
Mediante decisione 11 settembre 1997, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1° maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 15%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 1° settembre 1998.
B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria (SEI), T._________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita del 55%.
Per giudizio 27 aprile 1999 l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del 36%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 600.-.
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.
L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
Diritto :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. I primi giudici hanno poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 novembre 1996 e il 6 agosto 1998 dal dott. C._________, medico di circondario dell'INSAI, e dal dott. S._________, specialista in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito nel 1994, non poteva proseguire l'attività di baggerista/traxista esercitata prima dell'incidente stesso.
Come l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Queste valutazioni non sono sostanzialmente contestate, né questa
Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure
GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.
41'995.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso risultato.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 54'567.- annui) non è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata sulla base di un grado di invalidità - arrotondato a favore dell'assicurato - del 25% merita di essere ristabilita.
4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 27 aprile 1999 essendo annullato.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 luglio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :