1A.14/2000
Ritenuto in fatto :
A.- Il 25 ottobre 1996 il Giudice istruttore di
Bruxelles ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria, completata l'8 novembre 1996, e in seguito il 21 aprile 1999, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C.________, D.________, E.________, F.________ e G.________ per i reati di riciclaggio di denaro, possesso illecito e importazione di sostanze stupefacenti, estorsio- ni, organizzazione criminale e traffico di persone. Secondo l'Autorità richiedente gli inquisiti, attraverso le società
B.________ N.V. e H.________ Ltd. e la I.________ Trust, avrebbero cercato di riciclare denaro, di provenienza illecita, per finanziare le attività della L.________, società attiva nella produzione e diffusione di programmi televisivi in curdo; amministratori delegati della B.________ erano
C.________ e D.________.
Il Giudice istruttore di Bruxelles ha chiesto all'
Autorità svizzera di procedere al sequestro e alla consegna della "X.________ collection", consistente in sei zaffiri di grossa caratura, apparentemente di proprietà di
A.________ e depositata presso la ditta M.________ nella zona franca dell'aeroporto di Kloten; vi sarebbe il sospetto che la collezione sia servita al fine di procurare alla
B.________, rispettivamente alla L.________, i mezzi finanziari leciti necessari per l'ottenimento di una licenza televisiva satellitare. Non potendo immettere direttamente sul mercato il provento dei traffici di stupefacenti o delle estorsioni di cui era sospettata, la B.________ si sarebbe accordata con A.________, concludendo con lui il 5 febbraio 1996 un contratto: questo prevedeva il prestito da
B.________ a A.________ di una somma (5 milioni Frs. e 13 milioni DM, pari a circa 10'600'000 ECU), senza interesse,
A.________ impegnandosi a restituire alla B.________
36 ordini di pagamento irrevocabili e incondizionati di una primaria banca occidentale, scadenzati su tre anni, per un valore complessivo di 13'359'540 ECU; a garanzia dell'operazione sarebbe servita la nota collezione, assicurata per un valore di US$ 53'339'000.
Secondo l'Autorità estera, l'intero traffico è stato scoperto con il sequestro, avvenuto in Lussemburgo e tutt'ora operativo, degli importi consegnati dalla
B.________ a A.________ e da quest'ultimo rimessi a un suo agente, perché li depositasse in una banca lussemburghese.
Il 6 marzo 1998 A.________ e la B.________ hanno stipulato una convenzione, che secondo il primo avrebbe annullato retroattivamente il citato contratto del 1996;
questa conclusione è contestata dalla B.________.
B.- Con decisione del 19 novembre 1996 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), a cui l'allora Ufficio federale di polizia (UFP), ora Ufficio federale di giustizia, aveva delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato il sequestro della "X.________ collection".
Nel frattempo, informazioni preliminari aperte parallelamente dal Ministero pubblico ticinese per riciclaggio nei confronti di A.________ sono sfociate in un non luogo a procedere del 15 ottobre 1998. I risultati dell'inchiesta svizzera sono stati trasmessi all'Autorità rogante.
Il sequestro è stato confermato dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con sentenza del 18 agosto 1998. Con decisione del 4 maggio 1999, il PP ha ordinato la trasmissione all'Autorità richiedente della "X.________ collection".
C.- La CRP, adita da A.________, ne ha respinto il ricorso; ha egualmente respinto, in quanto ricevibili, le osservazioni al ricorso della B.________. La Corte cantonale ha rilevato che la legittimazione attiva dei ricorrenti non era chiara; ha però lasciato irrisolta la questione, ritenendo che si trattava di quesiti di merito, la cui soluzione sfuggiva all'Autorità rogata. Nel merito, la CRP ha precisato che le norme applicabili consentono la confisca e la consegna non solo dei proventi di reato, ma anche degli strumenti usati per compierlo; ora, essendo l'inchiesta focalizzata in Belgio, sede della B.________, rispetto alle diramazioni delle indagini in numerosi Paesi europei, appariva senz'altro giustificata la centralizzazione della procedura presso la giustizia belga, e di conseguenza anche la responsabilità del contestato sequestro. Sempre secondo la
CRP, alla consegna della collezione all'Autorità belga non si opporrebbe il contenzioso volto a stabilirne il proprietario, rispettivamente l'avente diritto, quesito su cui la
Corte cantonale ha negato di aver titolo per giudicare.
D.- Sia A.________ (causa 1A.14/2000) che la
B.________ (causa 1A.15/2000) presentano un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro la menzionata decisione. A.________ chiede di annullare la decisione stessa e quella di trasmissione del PP e di respingere la domanda di assistenza; postula inoltre il dissequestro della "X.________ collection" a suo favore. La
B.________ chiede, in via principale, di annullare la decisione impugnata e le decisioni di sequestro e di trasmissione del PP e, in via subordinata, di subordinare la consegna della "X.________ collection" alle Autorità belghe alla condizione ch'esse dichiarino di impegnarsi a restituirgliela, una volta dissequestrata.
E.- La CRP si è riconferma nella propria decisione. Il PP e l'UFP chiedono di respingere i ricorsi.
Nelle osservazioni al ricorso di A.________, la
B.________ ha contestato i diritti di quest'ultimo sulla collezione, mentre A.________ ha contestato la legittimazione della B.________ a ricorrere e ribadito i suoi diritti.
F.- Il 7 aprile 2000 A.________ ha comunicato che il 28 settembre 1999 era stato dichiarato a Lugano il suo fallimento, precisando che l'interesse al mantenimento del ricorso rimaneva comunque intatto, considerati i diritti della massa fallimentare.
L'Ufficio dei fallimenti, mediante lettera del 21 aprile 2000 al Tribunale federale ha chiesto che, in caso d'accoglimento del ricorso di A.________, la "X.________ collection" venisse consegnata non a lui, ma all'Ufficio, in rappresentanza della massa fallimentare.
Mediante lettera dell'8 maggio 2000, la B.________, vista la rivendicazione dell'Ufficio dei fallimenti sui beni sequestrati, ha chiesto di respingere la rogatoria e ribadito i suoi diritti di creditore pignoratizio.
Il 19 maggio 2000 A.________ ha contestato l'ammissibilità dello scritto 8 maggio 2000 della B.________, chiedendo in subordine di fissargli un termine per presentare proprie controsservazioni. Ottenutolo, vi ha rinunciato con lettera dell'8 giugno 2000. Il 20 ottobre 2000
A.________ ha prodotto una dichiarazione dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, attestante che nei suoi confronti non vi erano procedure esecutive in corso né risultavano iscritti, presso il predetto Ufficio, attestati di carenza di beni.
Considerando in diritto :
1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126
I 257 consid. 1, 126 II 506 consid. 1, 126 III 485 consid.
1).
a) I ricorsi sono in stretta relazione tra loro, la sentenza impugnata è la stessa e concerne la medesima fattispecie, e le censure ricorsuali sono, in parte, analoghe. Si giustifica pertanto di trattare i gravami congiuntamente e di deciderli con un unico giudizio (DTF 122 II
367 consid. 1a, 113 Ia 161 consid. 1, 390 consid. 1).
b) Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG, la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata; se le parti parlano un'altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua.
Il ricorso di A.________ è redatto in tedesco, quello della
B.________ in francese; la procedura di assistenza è stata condotta dalle Autorità del Cantone Ticino in lingua italiana, che è la lingua in cui è stesa la decisione impugnata. Si giustifica pertanto di seguire la regola generale fissata dall' art. 37 cpv. 3 OG e di redigere il giudizio in italiano.
c) Belgio e Svizzera sono parti contraenti della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123
II 595 consid. 7c).
Nella fattispecie entra altresì in linea di conto la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990 (RS 0.311.53; cosiddetta Convenzione n° 141), entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre
1993 e il 1° maggio 1998 per il Belgio, la quale trova applicazione in tema di confisca di proventi di reato, di strumenti di reato e del valore sostitutivo dei proventi (art. 1c; art. 2, art. 13 cpv. 1).
d) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa deve essere prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d).
Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'Autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123
II 134 consid. 1e e rinvii). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP e 114 OG;
DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
e) Interposto tempestivamente contro una decisione di sequestro e consegna di oggetti provento o strumento di reati, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, i ricorsi di diritto amministrativo sono ricevibili sotto il profilo dell'art. 80f cpv. 1 AIMP.
f) La CRP ha lasciato aperto il quesito della legittimazione attiva dei ricorrenti: ha ritenuto infatti che sia la posizione della B.________, quale creditrice pignoratizia, sia quella di A.________, come proprietario della collezione, non erano chiare; ha concluso pertanto che la questione di sapere chi, tra loro, possa vantare diritti sulle pietre preziose, rispettivamente opporsi alla loro consegna all'Autorità richiedente, attiene soprattutto al merito e non può essere risolto dall'Autorità richiesta.
Certo, il Tribunale federale, applicando il previgente art. 74 AIMP, aveva precisato che non spetta all'Autorità richiesta pronunciarsi sulla sorte definitiva degli oggetti da consegnare e ch'essa non deve pertanto stabilire neppure diritti o obblighi di natura civile: e questo perché la decisione di merito su un'eventuale confisca o su diritti di natura civile riguardo agli oggetti da consegnare dev'essere presa dalle Autorità giudiziarie dello Stato richiedente, in applicazione del suo diritto (DTF 117 Ib 517 consid. 11a pag. 550).
I ricorrenti adducono, come incombe loro, i fatti che fonderebbero la rispettiva legittimazione a ricorrere (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165). Tali fatti non sono tuttavia chiari, sia riguardo alla qualifica di
A.________ quale proprietario delle pietre preziose (egli ha dichiarato alle Autorità lussemburghesi, il 28 marzo 1996, di avere "loué le droit de propriété de N.________"), sia riguardo al contestato annullamento retroattivo del contratto del 1996 sia riguardo alla validità del diritto di pegno della B.________ sulla collezione stessa.
A.________ appare formalmente il proprietario della
"X.________ Collection". Indipendentemente dal titolo per cui lo sia divenuto, la sua legittimazione si fonda sulla presunzione conferitagli dal possesso dei beni contestati (art. 930 CC). Nel caso della consegna di oggetti con i quali è stato commesso il reato, o del suo ricavo, la legittimazione a ricorrere dev'essere riconosciuta all'acquirente che rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti (DTF 123 II 134 consid. 1c; Robert
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 308 pag. 235; sulla consegna di oggetti v. pure DTF 123 II 595 consid. 4c con rinvii;
sulla legittimazione giusta l'art. 80h lett. b AIMP, relativa alla trasmissione di informazioni e di mezzi di prova secondo l'art. 74 AIMP vedi invece DTF 126 II 258 consid.
2d, 125 II 356 consid. 3b). Non occorre quindi esaminare oltre la legittimazione della B.________, visto che si deve in ogni caso esaminare il ricorso di A.________.
2.- Entrambi i ricorrenti rimproverano alla CRP di aver violato il diritto di essere sentito e, in particolare, di aver ritenuto la consegna dei gioielli giustificata poiché usati quale strumento per compiere un riciclaggio di denaro e non quale provento di reato; ora, solo con la sentenza della CRP A.________ avrebbe appreso che la Convenzione n. 141 imporrebbe di scostarsi dalla regola dell'art.
74a cpv. 3 AIMP, secondo cui la consegna avviene di massima su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. La B.________ fa valere dal canto suo che la
Corte cantonale non le avrebbe dato accesso alle controsservazioni di A.________ sul suo ricorso.
a) Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'
art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.), la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato a esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti che possono influenzare la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid.
2a, 126 V 130 consid. 2a e b, 123 I 63 consid. 2a). L'Autorità che inserisce nel fascicolo processuale nuovi documenti, di cui intende prevalersi nella decisione, deve informarne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
Un'eventuale violazione del diritto di essere sentito, derivante per esempio da un difetto di motivazione o dal mancato accesso agli atti (sul loro esame nell'ambito dell'assistenza vedi l'art. 80b AIMP), può essere sanata, di massima, anche nell'ambito della presente procedura di ricorso (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; cfr. anche DTF 126 I 68 consid. 2 pag. 72; Zimmer mann, op. cit., n. 265, 268 e 273 pag. 214).
b) aa) Nella decisione impugnata la CRP ha rilevato che il Procuratore pubblico, in conformità dell'art. 80b
AIMP, avrebbe "fatto meglio" a sottoporre a A.________ la domanda di consegna all'estero prima di decretare la chiusura della procedura di assistenza. La CRP ha comunque ritenuto a ragione che questa omissione non comportava l'annullamento della decisione di chiusura, poiché dinanzi a lei, che fruisce di pieno potere cognitivo, A.________ ha avuto completo accesso agli atti e ampia possibilità di esprimersi, ciò che ha sanato il censurato vizio. La stessa conclusione vale per l'asserita carenza di motivazione della decisione del PP, oggetto di diffuse critiche da parte di A.________. Certo, nella decisione del 26 febbraio 1999 il PP ha invitato l'Autorità belga a precisare la provenienza delittuosa della collezione; egli ha però anche rilevato che nella rogatoria non era stata considerata la provenienza delittuosa della collezione, quanto "il suo possibile uso nell'ambito del riciclaggio di denaro". Considerato che decisivo, come si dirà (cfr. anche DTF 126 II 495 consid. 5e/aa), è il contenuto della richiesta estera, è manifesto che la CRP poteva pronunciarsi anche sul quesito dell'uso della collezione quale strumento di riciclaggio, per cui non si è affatto in presenza di una nuova qualificazione giuridica della fattispecie, sulla quale il ricorrente avrebbe avuto, a determinate condizioni, la facoltà di potersi esprimere (DTF 126 I 19 consid. 2a e c; cfr.
anche DTF 124 I 49 consid. 3c). Poiché la CRP non ha fondato la contestata decisione su una norma o un motivo giuridico non evocato nella procedura anteriore, il diritto di essere sentito del ricorrente non è stato violato, ritenuto come egli poteva ravvisarne la rilevanza nella fattispecie (DTF 123 I 63 consid. 2d pag. 69, 115 Ia 94 consid. 1b e rinvii).
bb) La B.________ ammette che, dopo numerose richieste di accesso alle decisioni di sequestro e di consegna del PP, essa ha potuto infine, in data 28 settembre
1999, e quindi prima dell'inoltro delle sue "osservazioni contenenti un ricorso" alla CRP, consultare l'incarto concernente la procedura di assistenza giudiziaria (ricorso pag. 9), oggetto del presente litigio; l'asserita violazione del suo diritto di essere sentito è stata quindi sanata.
A torto i ricorrenti rimproverano alla CRP di non avere semplicemente annullato le decisioni del PP. Essi, infatti, già nella procedura cantonale di ricorso hanno potuto avere accesso all'incarto e hanno potuto esprimersi, con l'eccezione di cui si è detto e di cui si dirà, prima dell'emanazione del giudizio della CRP. Al più tardi a quel momento, essi hanno potuto prendere conoscenza della domanda complementare di assistenza del 21 aprile 1999 che indicava, in modo sufficientemente chiaro, le ragioni che imponevano il mantenimento del sequestro e la consegna della collezione di gioielli, il cui uso - così nella traduzione italiana - "sembrava necessario per commettere l'operazione di riciclaggio di fondi criminali che non potevano essere utilizzati nell'economia legale".
cc) La B.________ fa valere inoltre che la CRP non le avrebbe trasmesso, neppure con la decisione impugnata, le controsservazioni di A.________ al suo allegato del 28 ottobre 1999. Nel criticato giudizio la CRP ha rilevato che le controsservazioni, non stralciate dagli atti, e con le quali veniva contestato il diritto di pegno poiché il contratto originale sarebbe stato annullato con la convenzione del 6 marzo 1998, erano state presentate spontaneamente da
A.________ (fatti h, pag. 4). Ora, dinanzi al Tribunale federale, è stata data alle parti opportunità di accedere agli atti del procedimento, e quindi anche alla menzionata memoria, e di formulare eventuali critiche, e le proprie osservazioni alle censure della controparte. Esse hanno così compiutamente potuto far uso del loro diritto di essere sentito e le loro stesse critiche dimostrano ch'esse hanno chiaramente compreso la portata del giudizio impugnato, contestandolo con conoscenza di causa (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa in fine, 97 consid. 2b, 124 II 146 consid.
2a, 123 I 31 consid. 2c).
Infondata è quindi anche la censura di carenza di motivazione della decisione della CRP. L'art. 29 cpv. 2
Cost., come il previgente art. 4 vCost., non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione, visto che l'Autorità è tenuta a esprimersi solo sulle circostanze significative e rilevanti, atte a influire sul giudizio di merito, e non su ogni allegazione fattuale, mezzo di prova od obiezione giuridica addotti dalle parti (DTF 126 I 97 consid.
2b, 121 I 54 consid. 2c), ciò che è avvenuto in concreto.
Le garanzie contenute nella AIMP non conferiscono una protezione più estesa di quella fornita dalla garanzia costituzionale stessa (art. 80d AIMP; DTF 124 II 184 consid. 3 inedito, apparso in Rep 1998, pag. 152 segg.).
c) I ricorrenti sostengono poi che la domanda complementare, inviata il 21 aprile 1999 per il tramite dell'
UFP e, il 7 aprile precedente, direttamente al Ministero pubblico, sarebbe tardiva: essa non rispetterebbe in effetti il termine del 20 aprile 1999 fissato dal Ministero pubblico all'Autorità richiedente affinché fornisse, se intendeva mantenere il sequestro, indicazioni concrete sulla provenienza delittuosa della collezione. La CRP ha ritenuto che una domanda, complementare o no, può essere presentata in qualsiasi momento e che, tutt'al più, lo Stato richiedente si è esposto al rischio di vedere la collezione dissequestrata alla scadenza del termine. Ha ritenuto altresì che si trattava di un caso d'urgenza, che autorizzava la trasmissione diretta tra le Autorità giudiziarie secondo l'art. 15 cpv. 2 CEAG, ciò che è contestato dai ricorrenti.
Secondo la giurisprudenza, l'assenza del requisito dell'urgenza non costituisce una deficienza grave ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP, tale da invalidare la richiesta di assistenza (DTF 116 Ib 86 consid. 5; sentenze inedite dell'11 novembre 1993 in re Titolare dei conti, consid. 3, e del 28 febbraio 1994 in re M., consid. 3). Inoltre, l'interesse pubblico volto a salvaguardare la procedura ordinaria è comunque preservato dal fatto che le commissioni esperite d'urgenza sono rispedite, corredate dai documenti relativi all'esecuzione, secondo la procedura ordinaria dell'art. 15 cpv. 1 CEAG, ossia all'UFP (art. 17 AIMP), come avvenuto nella fattispecie. Non occorre quindi risolvere il quesito di sapere se è dato il requisito dell'urgenza, per cui l'Autorità di esecuzione e le Autorità di ricorso possono fondarsi sulla domanda complementare.
3.- I ricorrenti fanno valere la lacunosità della richiesta d'assistenza.
a) La censura non regge, visto che la richiesta, con il complemento del 21 aprile 1999, adempie le esigenze poste dagli art. 14 cpv. 1 CEAG e 28 AIMP. Come ha rilevato la CRP, in particolare dal citato complemento si evince che l'inchiesta per riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali è iniziata nel 1966 mediante il sequestro in
Lussemburgo di un'importante somma di franchi svizzeri e di marchi tedeschi, trasportati in una valigetta per conto della B.________. Il transito di fondi sospetti fu peraltro constatato su conti della B.________ e della H.________, società attiva nella produzione e diffusione di programmi televisivi in curdo, i cui dirigenti risultano avere stretti legami con il PKK. Secondo la B.________, il denaro sequestrato sarebbe frutto di donazioni volontarie, amministrate dal I.________ Trust; tuttavia, una verifica effettuata dall'Autorità belga presso persone indicate come donatori ha smentito tale assunto. In effetti, diverse inchieste hanno evidenziato che persone che rivestono ruoli importanti nella B.________ e nella H.________ sono implicate nel riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti o da estorsioni. La Corte cantonale ha concluso che, secondo l'Autorità richiedente, sussisterebbe il fondato sospetto che i fondi della B.________ e del Trust curdo provengano dalle predette attività criminali e che per l'impossibilità di immettere direttamente questo denaro sul mercato, o di usarlo quale garanzia bancaria in vista dell'ottenimento di una licenza televisiva satellitare, erano state depositate le gemme della "X.________ Collection", conformemente al noto contratto del 5 febbraio 1996.
b) I ricorrenti sostengono che non sarebbero dimostrate la provenienza delittuosa della collezione né la sussistenza di reati di riciclaggio. A.________ rileva che l'Autorità richiedente non sostiene ch'egli avrebbe commesso reati, né che sarebbe coinvolto nel procedimento penale belga, né che la collezione abbia una provenienza delittuosa: non sussisterebbe pertanto, a suo dire, alcun motivo che giustifichi il sequestro e la consegna dei gioielli.
Con la loro argomentazione i ricorrenti disattendono che l'Autorità estera non deve provare la commissione del prospettato reato ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al Giudice straniero del merito esaminare se l'Accusa potrà esibire o no le prove del reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Né l'Autorità estera deve produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta (v. art. 14
CEAG e 28 AIMP), essendo sufficiente che ne renda verosimile, come in concreto, l'esistenza (sentenza inedita del 13 ottobre 1995 nella causa I., consid. 2d; Zimmermann, op.
cit., n. 165 pag. 123 e n. 412 in fine, pag. 319; cfr. anche DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122). Non spetta infine al giudice svizzero dell'assistenza, ma a quello estero del merito, pronunciarsi sulla (contestata) valutazione delle prove posta a fondamento della richiesta (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib
347 consid. 4). Certo, la B.________ adduce che, con la stipulazione di un accordo tra lei e la O.________ di
A.________, la cui esecuzione era garantita dalla collezione, si sperava di guadagnare circa 2,8 milioni di ECU: questa versione dei fatti, e la valutazione di tale prova, dovranno essere verificate dal Giudice belga del merito, atteso che non emergono elementi atti a far ritenere la rogatoria addirittura abusiva (DTF 122 II 134 consid. 7b). L'
Autorità richiedente ha in effetti precisato che l'inchiesta ha permesso di appurare che, contrariamente all'assunto della B.________, la maggior parte del denaro indicato nelle liste dei donatori belgi non proveniva da doni volontari. Ora, il Tribunale federale è vincolato dall'esposto dei fatti, non lacunoso né contraddittorio, contenuto nella rogatoria (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid.
3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Né si è in presenza di una violazione del principio della proporzionalità, ritenuto che tra i fatti descritti nella richiesta e la collezione esiste, se del caso anche all'insaputa di A.________, una relazione diretta e oggettiva (DTF 120 Ib 251 consid.
5a e b, 124 II 241 consid. 3c).
Del resto, ai fini dell'assistenza giudiziaria, determinanti non sono solo eventuali imputazioni rivolte alla persona nei cui confronti è diretta la domanda, ma tutti gli atti punibili all'estero e, quindi, anche la fattispecie concernente gli indagati menzionati nella rogatoria.
c) A.________ incentra il ricorso sulla sua estraneità ai prospettati reati. Ciò facendo, egli misconosce che la concessione dell'assistenza non presuppone che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nel procedimento aperto nello
Stato richiedente. In effetti, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso, e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). È sufficiente che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, eventualità che si verifica per la collezione litigiosa, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; Zimmermann, op.
cit., n. 227). L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP.
d) Limitandosi ad addurre la manifesta inutilità della collezione per il procedimento estero, i ricorrenti misconoscono che la questione di sapere se essa sia necessaria o utile dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove (o di confiscare determinati oggetti) e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini (DTF 121 II 241 consid. 3a, 120 Ib 251 consid. 5c).
L'Autorità belga, contrariamente all'Autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali e può pertanto valutare compiutamente, vista la complessità del procedimento, la rilevanza della collezione.
4.a) I ricorrenti fanno valere che l'Autorità richiedente non avrebbe sostenuto, e tanto meno dimostrato, la provenienza delittuosa della collezione. Al riguardo, i
Giudici cantonali hanno ritenuto che non solo il provento ma anche gli strumenti di reato sono passibili di confisca:
hanno considerato quindi infondata la critica ricorsuale riguardo alla provenienza delittuosa delle pietre preziose.
I ricorrenti negano anche l'attività di riciclaggio: in effetti, informazioni preliminari aperte parallelamente dal
Ministero pubblico ticinese per riciclaggio nei confronti di A.________ sono sfociate il 15 ottobre 1998 in un non luogo a procedere poiché "sul territorio ticinese e svizzero" A.________ non ha violato norme relative al riciclaggio o al traffico di stupefacenti.
b) Nel complemento alla domanda l'Autorità estera precisa che, secondo gli indizi raccolti, i fondi della
B.________ proverrebbero da attività criminali, che questa società necessitava di una garanzia bancaria per ricevere una licenza satellitare, che la collezione litigiosa sarebbe servita per ottenere questa garanzia e che l'uso della collezione sembrava necessario per attuare il riciclaggio di fondi che non potevano essere utilizzati nell'economia legale; l'Autorità concludeva chiedendo di mantenere il sequestro e di trasmetterle, se possibile, i beni sequestrati.
La CRP ha ritenuto il sequestro e la confisca di uno strumento di reato possibili anche qualora A.________ avesse agito in buona fede, visto che i suoi diritti sulla collezione, tutt'altro che dimostrati, potranno se del caso essere fatti valere in Belgio. La Corte cantonale ha ricordato poi che una decisione di non luogo a procedere non ha forza di cosa giudicata poiché, secondo l'art. 187 CPP/TI, il procedimento può essere riaperto dal Procuratore pubblico, quando si scoprano nuove prove. L'invocato decreto si riferisce d'altra parte solo all'accertamento che
A.________ non ha infranto norme penali sul territorio svizzero; questi sostiene nondimeno che, secondo l'art. 6
CP, eventuali reati di riciclaggio avrebbero dovuto essere perseguiti in Svizzera, indipendentemente dal luogo in cui fossero stati commessi, visto altresì che la collezione si trovava in Svizzera; ne deduce che, in seguito alla revoca di un ordine di sequestro spiccato nei confronti della
B.________ in Lussemburgo, non sussisterebbe alcun motivo per mantenere la misura e per ordinare la criticata consegna.
Il sequestro nel Lussemburgo era stato ordinato nell'ambito di un'inchiesta per violazione di norme concernenti la lotta alle sostanze stupefacenti. Dal complemento rogatoriale si evince che i fondi della B.________ proverrebbero da attività criminali e sarebbero stati raccolti, fra l'altro, in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Austria, Svezia, Danimarca, Stati Uniti d'
America e in Svizzera. Il fatto che in Svizzera non sono state accertate violazioni della legge federale sugli stupefacenti e dell'art. 305bis CP non esclude pertanto che nell'ambito del procedimento penale estero, aperto prima di quello svizzero e nel luogo ove si sono essenzialmente svolti i fatti, non risultino siffatte violazioni, commesse da altre persone. La competenza internazionale dello Stato richiedente a reprimere i prospettati reati non può quindi seriamente essere messa in dubbio (cfr. DTF 126 II 212).
c) In tale ambito A.________ fa valere a torto una violazione del principio "ne bis in idem", già per il fatto che in Belgio nei suoi confronti non è stato avviato alcun procedimento penale, mentre la decisione di dissequestro lussemburghese concerne la B.________. Certo, secondo l'
art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP, da lui invocato, la richiesta di assistenza è irricevibile se in Svizzera o nello
Stato in cui il reato è stato commesso il giudice ha pronunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono. Questi motivi di esclusione, legati alla forza di cosa giudicata, presuppongono tuttavia che la situazione sia chiara: in caso di dubbio, la cooperazione dev'essere concessa poiché la questione di sapere definitivamente se l'azione penale sia estinta nello Stato richiedente spetta solo alle Autorità di tale Stato ( Zimmermann, op. cit., n. 427 pag. 330).
Del resto, l'art. 5 AIMP non osta alla cooperazione internazionale quando essa concerne partecipanti ai prospettati reati (coautori, complici, istigatori) che non sono oggetto della procedura in Svizzera ( Zimmermann, op. cit., n. 428;
cfr. anche l'art. 66 cpv. 2 AIMP). Né si è in presenza della fattispecie prevista dalla riserva Svizzera all'art. 2 lett. a CEAG.
La semplice asserzione della B.________ - società anonima del diritto belga con sede in Belgio, di massima non legittimata a far valere l'implicita lesione dell'art.
2 AIMP (DTF 125 II 356 consid. 3b) - secondo cui la consegna della collezione all'Autorità richiedente muterebbe la sua situazione giuridica, essendo secondo lei notorio che il funzionamento della giustizia belga non raggiungerebbe la qualità della giustizia zurighese, è priva di consistenza, già per il fatto ch'essa non rende per nulla verosimile la fondatezza del suo assunto (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364 in fine) e che il Belgio ha ratificato sia la CEDU che il Patto ONU II (DTF 123 II 134 consid. 6b).
d) A.________ ribadisce che l'Autorità richiedente, come rilevato anche dal PP nella decisione del 26 febbraio 1999, non fa valere la provenienza delittuosa della collezione né essa, invitata a fornire indicazioni al riguardo, avrebbe sostenuto una siffatta tesi nella domanda complementare. Ora, sia il PP che la CRP hanno ritenuto che l'Autorità estera sospetta che le pietre preziose possano essere state usate quale strumento di riciclaggio; la CRP ha aggiunto essere comunque scontato che, in tale contesto, la collezione possa servire anche a fini probatori.
A.________ contesta questa tesi, affermando che lui solo avrebbe potuto usarla come un siffatto strumento. Ora, visto che in Belgio non è stato aperto alcun procedimento penale nei suoi confronti e che in Svizzera, ove sono state compiute tutte le operazioni concernenti la collezione, è stato emanato il noto decreto di non luogo a procedere, la consegna della collezione sarebbe esclusa. Con questa argomentazione A.________ disattende tuttavia che l'Autorità estera non gli rimprovera d'aver usato la collezione per riciclare denaro. L'uso delle pietre preziose quale strumento di riciclaggio potrebbe essere avvenuto infatti anche a sua insaputa (cfr. DTF 117 Ia 424 consid. 20a).
A.________ fa valere poi che non sarebbe possibile confiscare meri valori patrimoniali come "instrumenta sceleris", rispettivamente che il diritto belga non conoscerebbe la misura della confisca di beni rinvenuti nel patrimonio dell'accusato se non nel caso di vantaggi tratti direttamente dal reato. Visto l'esito del gravame la questione può essere lasciata irrisolta. Certo, il sequestro ha un senso, di massima, solo ai fini di un'eventuale confisca: tale misura non può essere tuttavia esclusa a priori
considerato il sospetto dell'Autorità estera, secondo cui la collezione di gioielli, come tale, può costituire strumento di reato, la cui confisca sarebbe ammissibile sia ai sensi del diritto nazionale che di quello internazionale (art. 1 Convenzione n° 141).
e) Anche la censura secondo cui i procedimenti contro la B.________ avrebbero carattere unicamente politico non regge. È vero che l'assistenza può essere rifiutata quando la domanda si riferisca a reati considerati dallo
Stato rogato come delitti politici o connessi con delitti politici (art. 2 lett. a CEAG e art. 18 cpv. 1 lett. d della Convenzione n° 141; sulle nozioni di reati politici assoluti e relativi vedi DTF 125 II 569 consid. 9b pag. 578 e rinvii; Zimmermann, op. cit., n. 380-393). Al riguardo non è sufficiente limitarsi a evocare, come fa la ricorrente, un determinato contesto politico per rifiutare la cooperazione internazionale, soprattutto quando l'assistenza sia domandata da un altro Stato che non quello direttamente implicato dall'asserito delitto politico, e legato alla
Svizzera da trattati (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 89, 115
Ib 68 consid. 5a pag. 85, 113 Ib 175 consid. 6a pag. 179).
In concreto, benché la B.________ alleghi le finalità della sua attività, consistente a suo dire nel produrre e diffondere programmi televisivi per il popolo curdo nel mondo intero, non va misconosciuto che i fondati sospetti di cui la rogatoria fa stato riguardano reati di diritto comune.
5.- A.________ fa valere che la CRP, confermando la consegna della collezione prima che fosse emanata un'
eventuale decisione passata in giudicato ed esecutiva nello
Stato richiedente avrebbe violato l'art. 74a cpv. 3 AIMP.
La CRP ha ritenuto che, secondo l'invocata norma, la consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento e aggiunto che la Convenzione n° 141 prevede la cooperazione più ampia possibile tra gli Stati contraenti. Secondo la
Corte cantonale, la centralità dell'inchiesta belga giustificherebbe la centralizzazione della procedura in quel
Paese, che dovrebbe assumersi anche la responsabilità del postulato sequestro confiscatorio: d'altra parte, essa non sarebbe competente per determinare il proprietario, rispettivamente l'avente diritto, della collezione.
a) L'art. 74a cpv. 1 AIMP dispone che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su domanda dell'Autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura di assistenza giudiziaria.
Secondo l'art. 74a cpv. 3 AIMP, la consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
In tale ambito il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che l'espressione "di regola" è stata usata dal legislatore allo scopo di permettere una procedura rapida e poco formalistica nei casi in cui una restituzione si imponga con evidenza, per esempio quando non sussista alcun dubbio sulla provenienza illecita dei beni sequestrati e sulla fondatezza di una consegna all'avente diritto (DTF 123 II 268 consid. 4a, 134 consid. 5c, 126 II 462 consid. 5c; Zimmermann, op. cit., n. 189/190).
Come il previgente art. 74 AIMP, l'art. 74a AIMP è una norma potestativa: l'Autorità richiesta dispone di un largo margine di apprezzamento per decidere, sulla base di una valutazione coscienziosa dell'insieme delle circostanze, se e a quali condizioni può avvenire la consegna (cfr.
DTF 115 Ib 517 consid. 7h pag. 540 seg.). Inoltre, anche qualora siano adempiute tutte le condizioni legali, l'Autorità di esecuzione non è tenuta alla consegna, ma deve piuttosto decidere tale quesito in applicazione del potere di apprezzamento che le spetta (DTF 123 II 595 consid. 3 in fine, consid. 4a-c sull'interpretazione di questo articolo, consid. 4d sui lavori preparatori, ove si precisa che nell'
ambito dell'assistenza accessoria, contrariamente ai casi di estradizione, all'inizio del procedimento non è chiaro chi sia l'avente diritto dei beni litigiosi, visto che a volte più pretendenti ne rivendicano il possesso). La presunzione d'innocenza è, di massima, irrilevante per sapere se si è in presenza o no di un caso d'eccezione secondo l'art. 74a AIMP (DTF 123 II 595 consid. 4b) ed essa non osta alla confisca di oggetti usati per compiere un reato (DTF 117 IV 233 consid. 3). Solo qualora si debbano consegnare beni in assenza di una decisione esecutiva dello
Stato richiedente si pone la questione di sapere se - in presenza di eventuali pretese di terzi, che rendano verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti in Svizzera secondo l'art. 74a cpv. 4 AIMP - i beni stessi debbano essere trattenuti in Svizzera (DTF 123 II 595 consid. 3 in fine).
b) In concreto non si è manifestamente in presenza di un caso chiaro, né la CRP ha precisato quali particolarità della fattispecie giustificherebbero di derogare alla regola dell'art. 74a cpv. 3 AIMP. La provenienza delittuosa della collezione non è stata sostenuta dall'Autorità richiedente, né il suo impiego quale strumento di riciclaggio impone una consegna immediata. Come ha rilevato A.________, le questioni di diritto e di fatto che si pongono sono molto complesse. L'inchiesta estera è iniziata il 12 aprile
1996. Dal complemento rogatoriale del 21 aprile 1999 parrebbe ch'essa si trovasse a quel momento, e a distanza di tre anni, ancora allo stadio delle indagini preliminari. Da un'ordinanza del 6 luglio 1998 della "Chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg", prodotta da
A.________, si evince che detta Camera, anche se in seguito nuovamente oggetto di sequestro in ossequio a una rinnovata domanda di assistenza belga, ha ordinato la restituzione alla B.________ di averi bancari precedentemente bloccati su un conto aperto in nome di P.________ dopo aver constatato che "le dossier répressif ne contient pas, après deux années d'investigations, d'indications suffisantes pour retenir que les fonds saisis auraient servi à P.________ pour commettre une infraction à la loi concernant la lutte contre la toxicomanie ou constitueraient le produit d'une telle infraction, de sorte qu'à l'heure actuelle il n'est pas prouvé en l'occurrence que les fonds saisis seraient susceptibles de confiscation ultérieure par le juge du fond". Inoltre, le informazioni preliminari aperte parallelamente in Ticino sono sfociate nel noto decreto di non luogo a procedere: i risultati di quell'inchiesta sono stati trasmessi all'Autorità rogante ed essa non ha precisato perché, nonostante le risultanze negative del procedimento penale svizzero, s'imporrebbe ancora la postulata consegna. Per di più, nel complemento rogatoriale essa si è limitata a chiedere di mantenere il sequestro e di trasmettere "se possibile" i beni sequestrati.
Non v'è quindi alcuna indicazione, segnatamente riguardo ai bisogni del procedimento estero, che giustifichi una consegna immediata della collezione. Anche la centralità dell'inchiesta belga, invocata dalla CRP, non può assurgere a criterio decisivo: corrisponde infatti alla regola che le inchieste siano centralizzate nello Stato richiedente, ove si svolgono i procedimenti penali che danno adito a rogatorie internazionali. L'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria e nel suo complemento non consente, in questo stato degli atti e nell'ambito della consegna, di stabilire in modo sufficiente l'uso della collezione quale strumento di riciclaggio. Non si è pertanto manifestamente in presenza di un caso non ambiguo, sicché - per il momento
- una consegna immediata, in deroga a quanto fissato dall'
art. 74a cpv. 3 AIMP, non può entrare in linea di conto (DTF 123 II 268 consid. 4a e 4b/aa pag. 275, 134 consid.
7a). Occorre richiedere infatti, in applicazione dell'art.
80o AIMP, e secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza, informazioni complementari all'Autorità estera o fissarle un termine per aprire una procedura formale di confisca (DTF 123 II 268 consid. 4a in fine con rinvio e consid. 4c;
sentenza del 14 maggio 1999 in re M. Stiftung, consid. 3d, apparsa in Rep 1999 116).
La decisione di confisca e di consegna persegue lo scopo, tra l'altro, visto che all'inizio della procedura di assistenza non sono sempre chiari i diritti di proprietà sugli oggetti sequestrati (DTF 123 II 595 consid. 4d), di precisare se tali oggetti sono stati effettivamente ottenuti o usati in maniera penalmente rilevante, di determinare il loro avente diritto, di chiarire la fattispecie affinché le Autorità di esecuzione possano ordinare con cognizione di causa la consegna dei beni e, in casi eccezionali, di controllare che il provvedimento estero di confisca sia stato reso nell'ambito di un procedimento rispettoso delle garanzie della CEDU e del Patto ONU II (DTF 123 II 595 consid. 4e pag. 604 e rinvio).
Anche la Convenzione n° 141 (sul suo campo di applicazione vedi DTF 123 II 134 consid. 5b/aa) non obbliga la Svizzera a consegnare beni o valori in assenza di una decisione giudiziaria di confisca resa nello Stato richiedente (DTF 123 II 268 consid. 4b/cc, consid. 4c), anche se la Svizzera potrebbe comunque concedere l'assistenza sulla base di disposizioni più favorevoli del suo diritto interno, segnatamente sulla base dell'art. 74a AIMP (DTF 123 II 134 consid. 5b/bb consid. 5c).
Il chiarimento dell'utilizzazione delittuosa dei beni sequestrati non dev'essere eseguito, di massima, dall'
Autorità svizzera dell'assistenza, ma deve avvenire nel quadro di un procedimento giudiziario nello Stato richiedente, ove eventuali persone danneggiate, o che vantano diritti sugli oggetti litigiosi, possano far valere la loro buona fede (DTF 123 II 268 consid. 4b, 595 consid. 4f pag.
606, 268 consid. 5a in fine e consid. 4b/aa pag. 275 in fine). Ciò non deve avvenire necessariamente nell'ambito del procedimento penale principale ma, se del caso, al termine di una procedura indipendente di confisca o mediante un decreto di abbandono (cfr. DTF 123 II 134 consid. 5b/aa-bb);
fino all'emanazione di una siffatta decisione, indipendentemente dai termini di prescrizione, il sequestro dev'essere mantenuto (art. 33a OAIMP; DTF 126 II 462 consid. 5c pag. 469, 123 II 268 consid. 4b/dd). Allo scopo di evitare un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà o di pegno sulla collezione litigiosa, tenuto conto anche delle elevate spese della sua custodia, e in ossequio al principio della celerità (art. 29 cpv. 1 Cost. e 17a AIMP), le
Autorità di esecuzione non potranno mantenere a tempo indeterminato il contestato sequestro, ma dovranno vegliare, seguendo attentamente il corso del procedimento estero, a che la procedura di assistenza possa essere chiusa entro un termine non eccessivo. Esse dovranno pertanto invitare lo
Stato richiedente a produrre, entro un termine ragionevole, una decisione di confisca e a indicare concretamente se gli sviluppi dell'inchiesta estera giustifichino un ulteriore mantenimento del sequestro (art. 80o AIMP). Qualora appaia chiaro che una consegna della collezione non potrà entrare in linea di conto, o ciò non possa avvenire entro un termine ragionevole, dovrà esserne ordinato il dissequestro (DTF 126 II 462 consid. 5e e rinvio).
6.- Ne segue che i ricorsi sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi: le ulteriori censure dei ricorrenti non devono quindi essere esaminate oltre.
Riguardo alle censure principali (ammissibilità della richiesta estera e mantenimento del sequestro), i ricorsi risultano infondati. Essi sono accolti solo parzialmente. Si giustifica pertanto di prelevare una tassa di giustizia ridotta e di non attribuire ripetibili della sede federale (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. I ricorsi sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi. La decisione impugnata è annullata nella misura in cui ordina la consegna al Belgio della
"X.________ Collection". È invece confermata nella misura in cui mantiene il sequestro conservativo della stessa.
2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 15'000.-è posta a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno. Non si attribuiscono ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al
Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 3 gennaio 2001
MDE
In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,