1B_300/2014
Considerando:
che con decisione del 23 giugno 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, un'istanza di ricusazione presentata dall'avv. A.________ contro il Procuratore pubblico Paolo Bordoli;
che avverso questo giudizio l'avv. A.________ inoltra un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarlo;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
che, come noto alla ricorrente (vedi causa 1B_89/2013 del 13 marzo 2013 consid. 1.3 che la concerne e relativa a una domanda di ricusazione del medesimo PP), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176);
che il ricorso in esame disattende del tutto queste esigenze di motivazione, visto che la ricorrente, precisando che " non ha il tempo " per sviluppare l'asserita violazione delle norme federali sulla ricusazione, non si confronta del tutto con le differenti motivazioni poste a fondamento del criticato giudizio;
che i giudici cantonali hanno ritenuto infatti un primo argomento addotto dalla ricorrente per motivare la ricusa come manifestamente tardivo, mentre il secondo, relativo a un provvedimento procedurale adottato dal PP, è stato respinto nel merito sulla base della giurisprudenza e della dottrina, non criticate dalla ricorrente;
ch'ella non si confronta affatto con queste motivazioni della Corte cantonale, motivo per cui il ricorso non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF;
che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono messe a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello.
Losanna, 8 settembre 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Merkli
Il Cancelliere: Crameri