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1C_190/2012BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C_190/2012

Sentenza del 3 maggio 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
contro
B.________, opponente,
Municipio di Torricella-Taverne, 6808 Torricella,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto permesso di ristrutturare e ampliare un edificio fuori della zona edificabile, ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 28 luglio 2011 il Municipio di Torricella-Taverne ha rilasciato a B.________ il permesso per ristrutturare e ampliare un edificio situato fuori della zona edificabile, decisione confermata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino e, con giudizio del 16 marzo 2012, dal Tribunale cantonale amministrativo;

che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e la revoca della citata licenza edilizia;

che non sono state chieste osservazioni al ricorso;

che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono disattese, visto che il ricorrente non si confronta del tutto con i motivi formali posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale, in particolare con quelli relativi alla sua negata legittimazione a ricorrere, poiché non aveva presentato personalmente un'opposizione alla domanda di costruzione, nonché con quella della carenza di legittimazione dell'opponente, da lui asseritamente rappresentata;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;

che gli scritti inoltrati da B.________, non richiesti, non possono essere considerati;

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Municipio di Torricella-Taverne, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 3 maggio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 1C_190/2012
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