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1C_200/2010BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C_200/2010

Sentenza del 20 aprile 2010
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________, patrocinati dall'avv. Stefano Ferrari,
3. Comune di X.________,
4. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, opponenti.
Oggetto licenza edilizia, ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2010 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 14 novembre 2008 il Municipio di X.________, respinta un'opposizione presentata dal vicino A.________, ha rilasciato a B.________ e C.________ una licenza in sanatoria per la costruzione, sostitutiva, di una baracca, decisione poi annullata dal Consiglio di Stato;

che con giudizio del 10 marzo 2010 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione governativa, confermando il rilascio della licenza edilizia a una determinata condizione;

che avverso questa sentenza A.________ inoltra un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare precise richieste di giudizio;

che non sono state chieste osservazioni;

che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);

che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio;

che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;

che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 20 aprile 2010

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 1C_200/2010
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