1C_323/2012
Considerando:
che con sentenza del 16 maggio 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso del Comune di X.________ contro una decisione governativa che annullava un ordine municipale nei confronti di A.________ di sospendere i lavori e di sgomberare quanto depositato abusivamente sul fondo yyy situato fuori della zona edificabile;
che avverso questo giudizio A.________ presenta il 25 giugno 2012 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento;
che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio;
che secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
che, giusta l'art. 44 cpv. 1 LTF, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo;
che, conformemente all'art. 48 cpv. 1 LTF, il gravame deve essere consegnato al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno utile del termine;
che, come riconosciuto dal patrocinatore del ricorrente, la sentenza cantonale è stata intimata il 22 maggio 2012 e notificata il 23 maggio 2012;
che il termine di 30 giorni per impugnarla è quindi venuto a scadenza venerdì 22 giugno 2012, giorno feriale;
che il ricorso inoltrato al Tribunale federale, spedito il 25 giugno 2012, è pertanto tardivo e, di conseguenza, inammissibile;
che in tali circostanze la domanda di gratuito patrocinio non può essere accolta (art. 64 cpv. 1 LTF);
che le spese inutili sono perciò pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
richiamati gli art. 108 cpv. 1 lett. a e 64 cpv. 3 LTF;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 2 luglio 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Gadoni