1C_332/2011
Considerando:
che con giudizio del 25 luglio 2011 il Tribunale cantonale amministrativo, nell'ambito di una vertenza in materia edilizia, ha accolto un ricorso sottopostogli dal Comune di Monte Carasso;
che avverso questa decisione la Comunione di comproprietari della particella xxx Monte Carasso presenta un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale;
che con lettera del 10 ottobre 2010 il patrocinatore della ricorrente dichiara di ritirare il gravame;
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che in concreto si può rinunciare a prelevare spese processuali, mentre, visto che il Tribunale federale non ha ritenuto necessario procedere a uno scambio di scritti, non occorre pronunciarsi sulle ripetibili;
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 12 ottobre 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Crameri
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