1C_352/2011
Considerando:
che con giudizio del 10 giugno 2011 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso per ritardata giustizia in materia pianificatoria sottopostogli da A.________ e da B.________;
che avverso questo giudizio A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 26 agosto 2011 le ricorrenti sono state invitate a fornire, entro il 12 settembre successivo, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 30 settembre 2011 alle ricorrenti è stato fissato un termine suppletorio, scadente l'11 ottobre 2011, per versare l'anticipo richiesto;
che le ricorrenti hanno versato l'anticipo litigioso soltanto il 12 ottobre successivo e, quindi, tardivamente;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che le spese inutili, visto che nel frattempo il Tribunale federale ha proceduto a uno scambio di scritti, sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), ricordato che, di regola, non si accordano ripetibili ai comuni che agiscono nell'ambito delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117);
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti. Non si accordano ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 18 ottobre 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Eusebio
Il Cancelliere: Crameri