1C_38/2012
Considerando:
che con sentenza dell'11 novembre 2011 il Tribunale cantonale amministrativo, in accoglimento di un ricorso sottopostogli da alcuni proprietari di particelle site a Lugano, Sezione PR di Breganzona, ha annullato una risoluzione governativa che approvava l'attribuzione di gran parte di due fondi appartenenti a A.________, B.________ e C.________ alla zona residenziale estensiva R2A, assegnandoli quindi all'adiacente zona agricola;
che con istanza di restituzione del termine dell'11 gennaio 2012 A.________, B.________ e C.________, annunciando l'eventuale presentazione di un ricorso contro detta decisione, hanno inoltrato al Tribunale federale un'istanza di restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, fondata sullo stato di malattia del loro legale;
che, secondo detta norma, se per un motivo diverso dalla notificazione viziata una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e, inoltre, compia l'atto omesso;
che in data 19 gennaio 2012 il patrocinatore degli istanti, trasmessa una dichiarazione con la quale essi rinunciano a impugnare la sentenza 11 novembre 2011 del Tribunale cantonale amministrativo, chiede al Tribunale federale lo stralcio dai ruoli, senza spese, della citata istanza;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto o ritirate;
che, nelle descritte circostanze, la causa dev'essere stralciata dai ruoli;
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
1. La domanda di restituzione del termine è stralciata dai ruoli a seguito del suo ritiro.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Consiglio di Stato Ticino e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 23 gennaio 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Crameri