1C_417/2014
Considerando:
che il 27 novembre 2012 il Comune di X.________ ha chiesto al proprio Municipio il permesso di ristrutturare e risanare, sotto il profilo energetico, l'edificio che ospita la scuola dell'infanzia, ubicata su una particella di proprietà della Fondazione A.________, gravata da un diritto di superficie per sé stante e permanente a favore del Comune;
che il 14 ottobre 2013 il Municipio, respinta l'opposizione presentata dalla citata Fondazione motivata sulla tesi secondo cui i previsti interventi non sarebbero conformi alla convenzione inerente al diritto di superficie, ha rilasciato la postulata licenza edilizia;
che con decisione del 19 febbraio 2014 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato dalla Fondazione;
che con giudizio del 22 luglio 2014 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso della Fondazione;
che avverso questa sentenza la Fondazione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo, sospesa la procedura edilizia, di annullare la decisione impugnata;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF), nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176);
che il ricorso in esame non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione, ritenuto che la ricorrente non si confronta con le motivazioni addotte dalla Corte cantonale e segnatamente che le censure ricorsuali non attengono al diritto pubblico, ma soltanto a una pretesa violazione (dello spirito) della convenzione, questione di carattere meramente civile;
che, infatti, anche nel ricorso in esame la ricorrente si limita a esporre un riepilogo dei fatti della vertenza e a reiterare le critiche fondate sull'interpretazione della citata convenzione, sottolineando che contesta il progetto litigioso "con argomenti non riconducibili direttamente alla Legge edilizia" e richiamando gli art. 779 e segg. CC relativi al diritto di superficie, ossia censure attinenti al diritto civile che esulano pertanto chiaramente dall'oggetto del litigio;
che il ricorso non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di sospensione della procedura;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 26 settembre 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri