1C_500/2022
Considerando:
che, con sentenza del 28 febbraio 2018, il presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr; RS 741.01) in relazione ad un incidente da lui causato il 24 giugno 2017 per non avere prestato la dovuta attenzione alla circolazione stradale;
che A.________è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 300.--;
che il giudizio di condanna è stato confermato con sentenza del 20 dicembre 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP), adita da A.________;
che, dopo avere riattivato un procedimento amministrativo precedentemente sospeso, con decisione del 25 novembre 2019, la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato a A.________ la licenza di condurre per la durata di un mese, in applicazione dell'art. 16b cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LCStr;
che la decisione dell'autorità amministrativa è stata confermata il 22 dicembre 2021 dal Consiglio di Stato, adito da A.________;
che, con sentenza dell'11 agosto 2022, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la decisione governativa, confermando il provvedimento amministrativo;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 16 settembre 2022 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di essere prosciolto dall'imputazione di infrazione medio grave alle norme della LCStr;
che, in via subordinata, chiede la riduzione della multa a fr. 240.--;
che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e postula il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);
che contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre è di principio aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF;
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto;
che l'oggetto del litigio in questa sede è circoscritto al provvedimento amministrativo della revoca della licenza di condurre per la durata di un mese, sicché le contestazioni concernenti la condanna penale e l'ammontare della multa sono inammissibili;
che sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare con una motivazione puntuale per quali ragioni la revoca della licenza di condurre violerebbe in concreto l'art. 16b LCStr;
che laddove accenna genericamente alla mancata assunzione di prove addotte in sede cantonale richiamando l'art. 6 n. 1 CEDU, il ricorrente disattende che, riguardo all'apprezzamento anticipato delle prove, questa disposizione non garantisce diritti più ampi rispetto al diritto di essere sentito (DTF 144 V 361 consid. 6.5; 124 V 90 consid. 4b);
che gli sarebbe quindi spettato esporre puntualmente le ragioni per cui la Corte cantonale avrebbe disatteso il suo diritto di essere sentito e il divieto dell'arbitrio rinunciando ad assumere le prove richieste sulla base dell'apprezzamento anticipato della loro irrilevanza (cfr. DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3);
che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
che, peraltro, adducendo semplicemente di essere al beneficio di una rendita dell'assicurazione invalidità, egli non dimostra il suo eventuale stato d'indigenza;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 22 settembre 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Gadoni