1C_52/2007
Visto e considerato:
che con lettera del 17/24 maggio 2007 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il gravame;
che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
decreta:
1. La causa 1C.52/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 29 maggio 2007
Il presidente: Il cancelliere: