1C_652/2012
Considerando:
che con decisione del 2 maggio 2012 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la decisione del 14 febbraio 2012 con cui il Municipio di Vernate ha rilasciato una licenza edilizia a B.________;
che, adito da A.________, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame con giudizio del 12 novembre 2012;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 7 gennaio 2013 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 21 gennaio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale dell'11 febbraio 2013 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 22 febbraio successivo, per versare l'anticipo richiesto;
che il ricorrente né ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF;
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 6 marzo 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Eusebio
Il Cancelliere: Crameri