1C_94/2008
Considerando:
che con decisione del 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per carenza di legittimazione, un ricorso di A.________ contro un'istanza del Municipio di Chironico volta a promuovere una determinata ricomposizione particellare (RT);
che con giudizio del 21 gennaio 2008 il Tribunale cantonale amministrativo, accertato che A.________ non è titolare di diritti reali nel comprensorio interessato dalla ricomposizione e nemmeno è legittimato a contestare l'estensione del comprensorio RT, ne ha respinto, in quanto ricevibile, un ricorso, dichiarando altresì irricevibile la domanda di aprire un'inchiesta amministrativa;
che avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 133 II 353 consid. 1);
che, trattandosi di una decisione in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110), pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), di massima, è dato il ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF;
che con questo rimedio si può fare valere, conformemente agli art. 95 e 96 LTF, la violazione del diritto;
che secondo l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid. 1.4);
che il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale;
che l'atto di ricorso non adempie manifestamente le citate esigenze di motivazione: il ricorrente, limitandosi a rilevare di non aggiungere né togliere nulla a quanto esposto nella sede cantonale, non dimostra per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe ritenuto a torto la sua carenza di legittimazione;
che il semplice richiamo dell'art. 312 CP (abuso di autorità) nulla muta a tale esito, ritenuto che questa del resto nuova e quindi inammissibile allegazione esula dall'oggetto del litigio;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 29 febbraio 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Féraud Crameri