1F_9/2007
Considerando:
che con sentenza 1P.629/2006 del 15 giugno 2007 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso di diritto pubblico presentato da A.________ contro il giudizio del 22 agosto 2006 con il quale la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino aveva confermato la pena inflittagli per aver compiuto, nei confronti della minorenne B.________, atti sessuali con una persona inetta a resistere;
che il Tribunale federale ha stabilito che le spese e le ripetibili seguivano la soccombenza (consid. 4), ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.-- a carico del ricorrente: esso non ha tuttavia indicato, nel dispositivo n. 2, l'importo delle ripetibili da rifondere alla controparte;
che con istanza di interpretazione rispettivamente di revisione B.________, rilevata questa svista, chiede al Tribunale federale di attribuirle un'indennità di almeno fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale;
che A.________ ha rinunciato a presentare osservazioni;
che la criticata decisione è stata emanata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), per cui la procedura è disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF; sentenza 6F_1/2007 del 9 maggio 2007 consid. 1, destinata a pubblicazione in DTF 133 IV 142);
che, secondo l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere chiesta se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se esso, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d);
che nella fattispecie, stabilito l'obbligo di A.________ a rifondere le spese ripetibili all'istante, la quale si era pronunciata sulla domanda di effetto sospensivo e sul ricorso, è chiaro che il Tribunale federale, per svista, non ne ha fissato l'ammontare nel dispositivo;
che l'indennità doveva essere fissata in fr. 2'000.--;
che, visto l'esito della domanda, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF) e che la Cassa del Tribunale federale rifonderà all'istante un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. La domanda di revisione è accolta e il dispositivo n. 2 della sentenza del Tribunale federale del 15 giugno 2007 (1P.629/2006) è completato nel senso che "A.________ dovrà rifondere a B.________ un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale".
2. Non si prelevano spese giudiziarie della procedura di revisione.
3. La Cassa del Tribunale federale corrisponderà all'istante un'indennità di fr. 300.-- per ripetibili della procedura di revisione.
4. Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, al Presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno e, per conoscenza, al Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino.
Losanna, 13 agosto 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere: