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1P.730/1999BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1P.730/1999

ICORTEDI DIRITTO PUBBLICO
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9 giugno 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte, Nay e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.
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Sachverhalt

Visto il ricorso di diritto pubblico del 29 novembre 1999 presentato da Peter Rüed i, Minusio, contro la decisione emessa il 18 ottobre 1999 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente al

Consiglio di Stato del Cantone Ticinoe al Municipio di Mi nusio in merito alla reiezione di una mozione tendente alla modifica del piano regolatore;

Ritenutoinfatto :

A.- Il 26 ottobre 1998 Peter Rüedi, consigliere comunale a Minusio, ha presentato un'interpellanza con la quale proponeva puntuali modificazioni delle norme di attuazione del piano regolatore comunale (NAPR). Più precisamente, proponeva che all'art. 27.4 NAPR il titolo "deroghe"

fosse sostituito dal titolo "agevolazioni e abbuoni" e che l'art. 20 NAPR fosse completato con un capoverso secondo, del seguente tenore: "Gli attici e le mansarde non sono computati nell'altezza alla condizione che l'ingombro massimo della costruzione sia contenuto nella pendenza teorica di un tetto a falde con un'inclinazione del 50%": questo disposto, che già esisteva come terzo capoverso dell'art.

21 NAPR ("corpi tecnici"), veniva in realtà semplicemente spostato all'articolo precedente ("Altezze"), ritenuto dall'interpellante quale sede più adatta. Il 30 novembre

1998 Rüedi ha trasformato l'interpellanza in mozione.

La mozione è stata esaminata, in applicazione della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), da una commissione del Consiglio comunale e dal Municipio. Il Consiglio comunale l'ha quindi discussa nella seduta del 17 maggio 1999, dove ha allora raccolto diciotto voti favorevoli, di fronte a otto voti contrari e a sette astensioni.

Considerato che non era stata raggiunta la maggioranza assoluta dei quaranta membri del Consiglio comunale, prevista per l'accettazione delle modificazioni di piano regolatore, la mozione è stata dichiarata respinta.

B.- Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, davanti al quale Peter Rüedi si era aggravato, ne ha respinto il ricorso, rilevando in sostanza che la modificazione litigiosa, proposta attraverso una mozione elaborata, riguardava le norme di attuazione del piano regolatore e che la maggioranza richiesta non era stata raggiunta.

Con sentenza del 18 ottobre 1999 il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ricorso di Rüedi per gli stessi motivi su cui si fondava la decisione governativa.

C.- Peter Rüedi impugna la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla. Rilevato che la sua non era una mozione elaborata, il ricorrente ha considerato arbitraria l'interpretazione datale dalla Corte cantonale. Pertanto, le modificazioni delle NAPR proposte con la mozione sarebbero state intese solo a concretizzare lo scopo della normativa attraverso articoli non contraddittori, comprensibili e completi.

D.- Il Municipio di Minusio propone di respingere il ricorso, in quanto ricevibile. Il Consiglio di Stato propone di confermare la sentenza impugnata, mentre il Tribunale amministrativo dichiara di riconfermare tesi, allegazioni e conclusioni contenute nel suo giudizio.

Considerandoindiritto :

1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a).

2.- Il ricorrente, che si è visto respingere una mozione da lui presentata nella qualità di consigliere comunale di Minusio, contesta, siccome arbitraria, la sentenza della Corte cantonale. Essa, come già il Legislativo comunale e il Governo, ha considerato non raggiunto il quorum per ammettere le modificazioni delle norme di piano regolatore proposte con la mozione stessa.

Secondo l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale.

La semplice appartenenza a un'autorità quale suo membro non conferisce una posizione personale giuridicamente protetta ai sensi dell'art. 88 OG, in gioco essendo la tutela di compiti pubblici, e il funzionamento degli organismi pubblici o politici non potendo costituire oggetto di un ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a

OG, previsto per la tutela di diritti individuali (DTF 123

I 41 consid. 5a/ee, 121 I 252 consid. 1a; sentenza inedita del 24 agosto 1999 in re S., consid. 1a). Ora, il ricorrente, con il presente gravame, contesta l'interpretazione data dalla Corte cantonale alla sua mozione e quindi la conclusione del non raggiungimento del quorum previsto: le sue critiche riguardano manifestamente il funzionamento di un organismo comunale nell'espletamento dei suoi compiti pubblici e sono quindi irricevibili secondo la giurisprudenza citata (vedi anche Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2aed., Berna 1994, pag. 151, 230 seg.).

Il ricorrente non fonda d'altra parte il gravame sull'art. 85 lett. a OG, riguardante il diritto di voto dei cittadini. Comunque una violazione di siffatto diritto, nel senso della citata disposizione, presupporrebbe ch'esso avesse potuto venir esercitato in una votazione popolare, ciò che non è il caso in concreto. In effetti, il ricorso per violazione del diritto di voto non è dato contro le elezioni o le votazioni indirette, vale a dire che si svolgono in seno a un organo rappresentativo, come può essere un parlamento cantonale o un consiglio comunale (DTF 112 Ia 174 consid. 2; vedi pure la sentenza del Tribunale federale del 20 giugno 1997 in re M., consid. 3, pubblicata in RDAT

II-1997, n. 18; Kälin, op. cit., pag. 151).

Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico in esame è inammissibile.

3.- Esso sarebbe, e le seguenti considerazioni sono abbondanziali, in ogni caso infondato. Innanzitutto, era tutt'altro che arbitraria (sulla nozione d'arbitrio v. DTF

DTF 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 1 consid. 2b/aa, pag. 4) l'interpretazione data dalla Corte cantonale alla mozione litigiosa, nel senso di considerarla "elaborata":

il suo autore proponeva due precise e pienamente formulate modificazioni delle norme di attuazione del piano regolatore, che non abbisognavano di ulteriore elaborazione. Sulla mozione stessa si sono espressi una commissione del Consiglio comunale con rapporto del 16 marzo 1999 e il Municipio con osservazioni del 20 aprile 1999: la procedura fissata dall'art. 67 LOC è stata rispettata. Considerata la natura della mozione, il Legislativo comunale poteva esaminarla in una sola tornata, e deciderla con un unico atto ( Eros Rat ti, Il Comune, vol. I, 2aed., pag. 543).

Le modificazioni che costituivano lo scopo e il contenuto stesso dalla mozione riguardavano manifestamente il piano regolatore, e andavano peraltro oltre la correzione di semplici errori redazionali. Secondo i combinati disposti degli art. 13 cpv. 1 lett. d e 61 cpv. 2 LOC era necessario, per accettarle, la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale. Poiché questo comprende, a

Minusio, quaranta membri, e per le suesposte modificazioni votarono solo diciotto membri, il quorum legale non è stato raggiunto, sicché senza arbitrio la Corte cantonale, fondandosi su un'applicazione addirittura corretta delle norme, ha respinto il ricorso.

4.- Ne segue che il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Municipio e al

Consiglio comunale di Minusio, al Consiglio di Stato e al

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 giugno 2000

VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente,

Il Cancelliere,

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 1P.730/1999
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