2C_137/2007
visto:
la lettera del 10 maggio 2007 con cui la ricorrente ha dichiarato di voler ritirare il ricorso;
considerato:
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 40 LTF);
che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);
che, visto quanto precede, il decreto del 24 aprile 2007 con cui è stato fissato un termine alla ricorrente per fornire un anticipo delle spese giudiziarie è annullato;
decide:
1. La causa 2C_137/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è posta a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, alla Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR idée suisse) e all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.
Losanna, 15 maggio 2007
Il presidente: La cancelliera: