2C_405/2017
visto:
la lettera del 28 giugno 2017 con cui il ricorrente dichiara di ritirare il suo ricorso;
considerando:
che, quando il ricorso è ritirato, il Giudice presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);
che, visto quanto precede, il termine con scadenza al 7 luglio 2017 fissato al ricorrente per presentare eventuali determinazioni sulle risposte delle controparti è annullato;
decreta:
1. La causa 2C_405/2017 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR e al Tribunale amministrativo federale, Corte II.
Losanna, 30 giugno 2017
In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud