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2C_592/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_592/2025

Sentenza del 15 settembre 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Hänni, Ryter, Kradolfer,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.B.________, ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Permesso di dimora UE/AELS, ricorso contro la sentenza emanata il 15 settembre 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.341).

Fatti:

Sachverhalt

A. A.________ (2004) e sua madre, cittadine portoghesi, sono entrate in Svizzera il 4 febbraio 2008 per ricongiungersi con il padre rispettivamente il marito, ugualmente cittadino portoghese. La Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha quindi rilasciato un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 25 ottobre 2012, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 31 dicembre 2024.

Dopo avere frequentato gli istituti delle scuole speciali cantonali A.________ ha effettuato, a partire dal 1° luglio 2022, un apprendistato quale giardiniera presso il Centro C.________ di X.________, nel contesto dei provvedimenti decisi nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (AI), per permetterle di acquisire una prima formazione professionale. La remunerazione mensile lorda, suddivisa in dodici mensilità, era di fr. 600.-- il primo anno e di fr. 800.-- il secondo. L'Istituto delle assicurazioni sociali del Dipartimento ticinese della sanità e della socialità ha preso a carico i costi (salario e ore di sostegno complementari) di questa formazione. A.________ ha terminato con successo il proprio apprendistato il 30 giugno 2024, ottenendo il relativo diploma professionale.

Dal 1° luglio 2022 ella è al beneficio di prestazioni complementari per un importo totale mensile di fr. 1'438.60 (di cui fr. 114.60 direttamente versati alla cassa malati per i premi) tra i mesi di luglio e novembre 2022, di fr. 2'397.60 (di cui sempre fr. 114.60 versati alla cassa malati) dal mese di dicembre 2022 - ossia quando ha lasciato la casa dei genitori -, di fr. 2'734.30 (di cui fr. 330.30 versati alla cassa malati) dal mese di gennaio 2023 e di fr. 2'571.-- (di cui fr. 354.-- versati alla cassa malati) dal mese di gennaio 2024.

Il 28 settembre 2022, su richiesta di A.________, l'Autorità regionale di protezione (ARP) con sede ad Acquarossa ha istituito nei suoi confronti una misura di curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (artt. 394 e 395 CC), conferendo tale compito al signor D.________. La misura è stata decisa considerate le difficoltà dell'interessata a gestire la propria quotidianità ed effettuare le pratiche amministrative. Il 1° dicembre 2022 ella ha lasciato la casa dei genitori.

Il 1° luglio 2024 A.________ ha iniziato un impiego a titolo di prova della durata di sei mesi, organizzato dall'Ufficio AI, presso la dittia individuale E.________, che gestisce un'attività di fiorista a Y.________. Il grado di occupazione e la remunerazione percepita non sono noti.

Il 4 febbraio 2025 ella e la sopramenzionata ditta individuale hanno sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato (fino al 31 dicembre successivo) quale giardiniera al 50 % (ossia 17,5 ore settimanali) con uno stipendio fisso mensile di fr. 300.--.

Dal mese di marzo 2025 A.________ percepisce una rendita d'invalidità di fr. 1'680.-- mensili (fr. 20'160.-- annui), il suo grado d'invalidità essendo del 72 % (art. 105 cpv. 2 LTF). Le prestazioni complementari attribuite sono state ricalcolate e fissate a fr. 978.40 mensili (di cui fr. 385.40 versati direttamente alla cassa malati, ossia fr. 4'624.80 annui).

B. Con decisione del 10 ottobre 2023 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di dimora UE/AELS di A.________, fissandole un termine per lasciare la Svizzera. A sostegno della propria decisione l'autorità ha ritenuto che l'interessata, da quando viveva da sola, non poteva prevalersi dello statuto di lavoratrice e nemmeno ossequiava le condizioni di soggiorno come persona non esercitante un'attività lucrativa.

Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 7 agosto 2024, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 15 settembre 2025.

C. Il 15 ottobre 2025 A.________, agendo personalmente, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, con cui chiede che venga annullata la sentenza cantonale così come le decisioni delle due istanze precedenti e che le sia rilasciato un permesso di dimora UE/AELS. Domanda inoltre di essere esentata dal dovere versare spese processuali.

C.a. Il 17 novembre 2025, a richiesta di questa Corte, il curatore di A.________ ha precisato che, a sua conoscenza, ella era capace di discernimento: il suo mandato si limitava infatti ad aiutarla per quanto riguardava le pratiche amministrative e le relazioni con le autorità. Inoltre né i medici né il personale sanitario che l'avevano in cura avevano mai attirato la sua attenzione sulla possibilità che non fosse capace di discernimento.

C.b. Il 27 novembre 2025, vista la domanda di assistenza giudiziaria, limitata alla dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, presentata dalla ricorrente, il Tribunale federale ha rinunciato a esigere un anticipo delle spese e ha informato l'interessata che avrebbe preso una decisione ulteriormente.

Invitati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato a riconfermarsi nelle motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. La Sezione della Popolazione ha proposto la reiezione del gravame così come la Segreteria di Stato della migrazione SEM nella misura in cui era ammissibile.

D. Il 23 dicembre 2025 A.________ ha inviato a questa Corte un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto il 3 dicembre precedente con la ditta individuale presso la quale già lavorava. L'ha inoltre informata che si era iscritta presso l'Ufficio regionale di collocamento (URC) al fine di trovare un impiego meglio retribuito e che con il suo compagno avevano avviato le pratiche matrimoniali.

Nel frattempo, cioè il 16 marzo 2026 A.________ ha trasmesso al Tribunale federale una copia del suo certificato di famiglia da cui emerge che il 7 marzo 2026 si è sposata con un cittadino svizzero e che il suo cognome è oramai A.B.________. Il 2 settembre 2026 l'ha informato che in seguito al suo matrimonio, non percepiva più prestazioni complementari.

Il 7 aprile 2026, in risposta alla domanda del Tribunale federale, la Sezione della popolazione l'ha informato che non era stato avvisato del matrimonio della ricorrente e che l'interessata non aveva intrapreso alcuna pratica per ottenere un titolo di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare. Infine ha ribadito che la sua decisione del 10 ottobre 2023 era corretta al momento della sua emanazione, ragione per cui postulava la reiezione del ricorso.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).

1.1. La ricorrente si è limitata a inoltrare un "ricorso". Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per lei nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; sentenza 2C_454/2025 dell'11 maggio 2026 consid. 1.2).

1.2. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

1.2.1. Poiché la ricorrente è cittadina portoghese e può di principio richiamarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) al fine di risiedere in Svizzera al beneficio di una carta di soggiorno, la suddetta clausola d'eccezione non si applica alla presente vertenza (DTF 136 II 177 consid. 1.1; sentenza 2C_631/2025 del 24 febbraio 2026 consid. 3.1). Ella può anche, considerata la sua lunga permanenza legale - più di 15 anni - nel nostro Paese, richiamarsi all'art. 8 CEDU nell'ottica della garanzia alla vita privata (DTF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9). Ella può quindi, in linea di principio, invocare un diritto potenziale al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno (sentenza 2C_277/2025 del 16 settembre 2025 consid. 1.3), ragione per cui il ricorso in materia di diritto pubblico è, in via di principio, ammissibile. Sapere se le condizioni di un siffatto diritto siano effettivamente adempiute attiene al merito (DTF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 268 consid. 1.2.7).

1.2.2. Per contro, la richiesta di concederle un'autorizzazione di soggiorno per gravi motivi (caso di rigore) ai sensi dell'art. 20 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sulla libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) è inammissibile. Detta norma infatti ha solo carattere potestativo e non conferisce quindi nessun diritto di soggiorno. Inoltre siccome disciplina le deroghe alle condizioni di ammissione, il ricorso in materia di diritto pubblico è espressamente escluso in virtù dell'art. 83 lett. c n. 5 LTF (sentenza 2C_146/2025 del 13 maggio 2025 consid. 4.2).

1.3. La capacità di stare in giudizio delle parti ( Prozessfähigkeit; capacité d'ester en jusitice) è la facoltà di condurre personalmente il processo o di designare un rappresentante qualificato per farlo (sentenze 5A_108/2026 del 1° aprile 2026 consid. 1.2.1; 2C_899/2017 del 7 giugno 2018 consid. 1.2). Giusta l'art. 71 LTF combinato con l'art.14 PC una parte può stare in giudizio rispettivamente può agire in maniera indipendente dinanzi al Tribunale federale soltanto se ha l'esercizio dei diritti civili (sentenze 5A_108/2026, già citata, consid. 1.2.1; 5D_25/2025 del 12 giugno 2025 consid. 3.1 e rinvii). Chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l'esercizio dei diritti civili (art. 13 CC). Tuttavia il loro esercizio può essere limitato da una misura di protezione degli adulti (art. 19d CC; vedasi anche artt. 394 cpv. 2, 396 cpv. 2 e 398 cpv. 3 CC). Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 CC le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili - segnatamente quelle nei confronti delle quali sono state istituite misure di curatela (artt. 394 cpv. 2, 396 cpv. 2 e 398 cpv. 3 CC) - non possono assumere obbligazioni o rinunciare a diritti senza il consenso del loro rappresentante legale. Esse esercitano però in piena autonomia i diritti strettamente personali, fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale (art. 19c cpv. 1 CC; sentenze 5A_108/2026, già citata, consid. 1.2.1; 2C_817/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4). Il diritto di continuare a beneficiare del proprio titolo di soggiorno costituisce un diritto di natura strettamente personale (sentenza 2C_899/2017, già citata, consid. 1.2 e riferimenti).

Nel caso di specie a favore della ricorrente è stata istituita una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi degli artt. 394 e 395 CC; ella non è stata privata dell'esercizio dei suoi diritti civili (cfr. art. 394 cpv. 2 CC). Inoltre tenuto conto dei ragguagli forniti dal suo curatore nulla lascia supporre che non disporrebbe della capacità di discernimento la quale, va rammentato, è di regola presunta (cfr. art. 16 CC; DTF 134 II 235 consid. 4.3.3; 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b; sentenza 5A_108/2026, già citata, consid. 1.2.1). Deve quindi essere riconosciuta la capacità di stare in giudizio della ricorrente.

1.4. Chi presenta un ricorso al Tribunale federale deve avere un interesse pratico e attuale ad ottenere la modifica o l'annullamento della decisione impugnata (art. 89 cpv. 1 LTF). Questo interesse deve sussistere non solo quando viene presentato il ricorso, ma anche quando il Tribunale federale statuisce sullo stesso (DTF 150 II 409 consid. 2.2.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Per determinare se, quando si pronuncia, le esigenze di ammissibilità sono date (art. 29 cpv. 1 LTF), il Tribunale federale può prendere in considerazione dei fatti posteriori alla sentenza impugnata; trattasi di un'eccezione al divieto dei fatti nuovi (nova) di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF (DTF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; 136 II 497 consid. 3.3; sentenza 2C_381/2025 dell'11 febbraio 2026 consid. 1.1).

La ricorrente ha informato il Tribunale federale di essersi sposata il 7 marzo 2026 quindi dopo la pronuncia della sentenza ora querelata, con un cittadino svizzero. Trattasi di un fatto nuovo che potrebbe influire sull'ammissibilità del ricorso, in particolare se un'autorizzazione di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare fosse accordata all'interessata.

Sennonché in data 7 aprile 2026 la Sezione della popolazione ha riferito a questa Corte di non essere stata avvisata dell'avvenuto matrimonio, aggiungendo che la ricorrente non aveva ancora chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno a seguito dello stesso. Ora, non si può a priori affermare che la ricorrente, se ne facesse la domanda, otterrebbe effettivamente un titolo di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare. In effetti, anche un matrimonio con un cittadino svizzero non garantisce che un'autorizzazione di soggiorno venga concessa (art. 42 LStrI in relazione con gli artt. 51 cpv. 1 lett. b e 63 cpv. 1 lett. c LStrI; sentenza 2C_178/2024 del 31 maggio 2024 consid. 4.2.1 e richiami). Infine, e soprattutto, anche se alla ricorrente venisse accordato un permesso di soggiorno a seguito del suo matrimonio con un cittadino svizzero, questo le conferirebbe solo un diritto di soggiorno derivato da quello del marito. Ora, nel caso di specie oggetto di disamina è di sapere se la ricorrente possa far valere un diritto di soggiorno autonomo (vedasi infra consid. 4.2 segg.), che non dipende dal matrimonio e le conferisce pertanto una maggiore tutela. Premesse queste considerazioni ne discende che la ricorrente fruisce tuttora di un interesse pratico e attuale a ricorrere.

1.5. Essendo le ulteriori esigenze di ammissibilità soddisfatte (artt. 42, 82 let. a, 86 cpv. 1 lett. d nonché cpv. 2, 89 cpv. 1, 90 e 100 cpv. 1 LTF) l'impugnativa è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, fatto salvo quanto segue.

1.6. In ragione dell'effetto devolutivo dei gravami interposti, la ricorrente è legittimata a presentare solo conclusioni riguardanti l'annullamento e/o la riforma della sentenza della Corte cantonale. Quelle volte all'annullamento delle decisioni della Sezione della popolazione del 10 ottobre 2023 e del Consiglio di Stato del 7 agosto 2024 non sono pertanto ricevibili (DTF 136 II 539 consid. 1.2; sentenza 2C_454/2025, già citata, consid. 1.3 e rinvii).

2.

2.1. Con un ricorso in materia di diritto pubblico è, tra l'altro, possibile lamentare la violazione del diritto federale, che include i diritti costituzionali (artt. 95 lett. a e 106 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, esso esamina di regola solo le censure sollevate; la parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 III 81 consid. 1.3; 145 I 121 consid. 2.1).

2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarli d'ufficio se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6; 150 IV 360 consid. 3.2.1 e rispettivi riferimenti), ciò che dev'essere dimostrato - salvo in casi in cui tale inesattezza sia manifesta - con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF). In caso contrario, non si terrà conto di una situazione di fatto che diverge da quella della sentenza impugnata (DTF 149 II 337 consid. 2.3).

2.3. Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF, ossia se ne dà motivo la decisione impugnata. Il riferimento a prove o fatti di merito avveratisi dopo la pronuncia della stessa (nova in senso proprio; DTF 149 III 465 consid. 5.5.1) o il richiamo di elementi che le parti avrebbero omesso di sottoporre all'autorità precedente è escluso (DTF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; sentenza 2C_494/2023 del 22 febbraio 2024 consid. 2.3). Ne discende che non si terrà conto del contratto di lavoro del 3 dicembre 2025 trasmesso dalla ricorrente (" echte Nova ") né di quanto comunicato il 2 settembre 2026. Per quanto concerne invece il suo matrimonio, come visto lo stesso non ha fatto scomparire l'interesse pratico e attuale al procedimento (cfr. supra consid. 1.4). Trattandosi però di un vero fatto nuovo non sarà preso in considerazione nell'esame di merito.

3.

3.1. Oggetto di disamina è la revoca del permesso di dimora UE/AELS di cui la ricorrente beneficiava rispettivamente il suo mancato rinnovo dato che è scaduto il 31 dicembre 2024.

3.2. Al riguardo il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato in primo luogo che oggetto di controversia non era più il permesso di dimora UE/ALS accordato alla ricorrente a titolo di ricongiungimento familiare in virtù degli artt. 7 lett. d ALC e 3 Allegato I ALC. Ha poi aggiunto che l'interessata non poteva nemmeno fare valere un diritto di soggiorno autonomo derivante dal citato Accordo. Ella non aveva infatti acquisito lo statuto di lavoratrice (artt. 4 ALC e 6 Allegato I ALC), dato che le attività lavorative svolte non erano né reali né effettive. Non poteva poi prevalersi di un diritto di soggiorno senza svolgere un'attività lucrativa (artt. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP), siccome percepiva prestazioni complementari. Infine, sebbene la lunga presenza in Svizzera le permetteva in linea di principio di avvalersi del diritto alla tutela della vita privata di cui all'art. 8 CEDU, la Corte cantonale è comunque giunta alla conclusione che la decisione di revoca rispettivamente il rifiuto di rinnovare il titolo di soggiorno ossequiava il principio della proporzionalità e andava pertanto confermata.

4. Occorre in primo luogo appurare se la ricorrente possa dedurre dall'ALC un diritto di soggiornare in Svizzera.

4.1. A ragione l'interessata ammette esplicitamente che non può pretendere di beneficiare di un diritto di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare con i suoi genitori sulla base dell'ALC (artt. 7 lett. d ALCP e 3 Allegato I ALCP). In effetti, ora ha più di 21 anni, ha lasciato il domicilio dei genitori nel 2022 e non dipende da loro dal punto di vista economico. Dal profilo del diritto interno, ella non adempie più le esigenze per le quali detto titolo di soggiorno le era stato accordato di modo che è dato il motivo di revoca previsto dall'art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI (applicabile in virtù dell'art. 2 cpv. 2 LStrI), come correttamente osservato dal Tribunale cantonale amministrativo (su questi aspetti vedasi DTF 135 II 369 consid. 3.1; sentenze 2C_184/2025 del 12 febbraio 2026 consid. 4.1; 2C_537/2023 del 18 aprile 2024 consid. 3).

4.2. Rimane da esaminare se ella possa prevalersi di un diritto di soggiorno autonomo sgorgante dall'ALC sia quale lavoratrice sia quale persona che non esercita un'attività lucrativa.

4.3. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni. In occasione del primo rinnovo la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un anno, qualora il suo detentore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre dodici mesi. Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che l'interessato conservi lo statuto di lavoratore (sentenze 2C_641/2024 del 25 febbraio 2025 consid. 5.3.2; 2C_74/2024 del 23 febbraio 2024 consid. 5.1).

4.4. Per consolidata prassi è considerato " lavoratore " colui che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una controprestazione (esistenza di una prestazione lavorativa, di un legame di subordinazione e di una remunerazione). Ciò presuppone però che l'attività lavorativa sia reale ed effettiva: delle attività talmente ridotte da apparire meramente marginali e accessorie non vanno prese in considerazione. Per determinare se l'attività lavorativa è reale ed effettiva occorre fondarsi su criteri oggettivi e prendere in considerazione, nell'ambito di una valutazione globale, di tutte le circostanze concernenti la natura e il tipo di lavoro in esame (segnatamente il tasso di occupazione, l'ammontare e l'origine delle fonti della remunerazione, la produttività del lavoratore). In tale contesto deve altresì essere valutato se le prestazioni fornite appartengono al normale mercato dell'impiego (DTF 151 II 277 consid. 5.3; 141 II 1 consid. 2.2.4).

Conformemente alla giurisprudenza questi criteri si applicano anche quando l'attività non appartiene al normale mercato del lavoro ma è volta a permettere il reinserimento o la riabilitazione per le persone con problemi di salute o disabilità. In tale evenienza occorre allora procedere ad un esame di tutte le caratteristiche concrete dell'impiego occupato al fine di determinare se esso conferisce alla persona che lo svolge lo statuto di lavoratore (DTF 151 II 277 consid. 5.3; sentenza 2C_673/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 4.2).

Il Tribunale federale ha inoltre precisato che il fatto che lo straniero stia effettuando un apprendistato non permette di escludere ab initio che sia considerato come un lavoratore ai sensi dell'art. 4 ALC in relazione con l'art. 6 Allegato I ALC. Anche in questo contesto occorre applicare i criteri giurisprudenziali abituali (DTF 152 II 157 consid. 7.1 e 7.2).

4.5. Dell'avviso della ricorrente il suo apprendistato le avrebbe conferito lo statuto di lavoratrice.

4.5.1. Dalla sentenza impugnata emerge che l'apprendistato di giardiniera della ricorrente, iniziato il 1° luglio 2022 e portato a termine il 30 giugno 2024, si inseriva nel contesto di provvedimenti decisi dall'Ufficio AI al fine di permetterle di acquisire una prima formazione professionale. La remunerazione lorda mensile, assunta dall'Ufficio AI e suddivisa in dodici mensilità, ammontava a fr. 600.-- il primo anno e a fr. 800.-- il secondo anno. Durante il suo apprendistato la ricorrente ha beneficiato di prestazioni complementari ai sensi dell'omonima legge federale del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30), il cui ammontare mensile - il quale includeva anche i premi della cassa malati - era di fr. 1'438.60 tra i mesi di luglio e novembre 2022, di fr. 2'397.60 dal mese di dicembre 2022 (ossia quando ha lasciato la casa dei genitori), di fr. 2'734.30 dal mese di gennaio 2023 e di fr. 2'571.-- dal mese di gennaio 2024.

4.5.2. Il fatto che questa attività sia stata svolta nell'ambito di un apprendistato oppure che si tratti di una formazione professionale dell'assicurazione invalidità non impedisce a priori che venga riconosciuto lo statuto di lavoratrice alla ricorrente (cfr. supra consid. 4.4). Sennonché, considerato l'insieme delle circostanze - ossia una formazione organizzata e finanziata dall'Ufficio AI, durante la quale ella, oltre a beneficiare di prestazioni complementari che le hanno permesso di provvedere al proprio sostentamento, ha percepito una remunerazione molto bassa (fr. 600.-- rispettivamente fr. 800.--) - ne discende che non può essere ravvisato il carattere reale ed effettivo dell'attività in questione (DTF 152 II 157 consid. 7.2.1 e 7.2.2; sentenze 2C_471/2022 del 20 dicembre 2023 consid. 3.6.2 e 3.6.4; 2C_217/2023 del 17 maggio 2023 consid. 4.4.; 2C_945/2021 dell'11 agosto 2022 consid. 6.4). In queste condizioni non occorre ancora esaminare se la ricorrente, come sostenuto, ha mantenuto lo statuto di lavoratrice dopo il suo apprendistato dato che non lo ha acquisito svolgendo lo stesso.

4.6. Occorre ancora esaminare se la ricorrente abbia conseguito lo statuto di lavoratrice con l'attività di fiorista effettuata dal 1° luglio 2024.

4.6.1. Dalla sentenza impugnata risulta che il 1° luglio 2024 la ricorrente ha iniziato un impiego a titolo di prova, della durata di sei mesi, organizzato dall'Ufficio AI (quale provvedimento di natura professionale) al servizio di un'impresa di fiorista. Il suo tasso di occupazione e la remunerazione percepita non sono noti, come anche non è dato di sapere se ha percepito prestazioni complementari durante questo periodo.

Come illustrato si trattava di un lavoro a titolo di prova (art. 18a cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità [LAI; RS 831.20]), al fine di appurare se la ricorrente possedeva le capacità necessarie per poter integrare successivamente il mercato del lavoro, ossia di un incarico temporaneo, finanziato con il versamento di indennità giornaliere (art. 18a cpv. 1 e 2 LAI). La ricorrente, che non ha fornito alcuna indicazione sull'ammontare delle indennità giornaliere ricevute non riesce quindi a dimostrare che ha avuto un impiego "normale", nell'ambito di questo provvedimento di natura professionale (DTF 151 II 277 consid. 5.5). Ne discende che nemmeno questo secondo provvedimento, deciso dall'Ufficio AI nei confronti della ricorrente, le conferisce lo statuto di lavoratrice.

4.6.2. Dal giudizio querelato emerge infine che il 4 gennaio 2025 la ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro di durata determinata, dal 1° febbraio fino al 31 dicembre 2025, quale giardiniera a metà tempo (pari a 17,5 ore settimanali), sempre presso la stessa impresa, con una remunerazione mensile di fr. 300.--. Da tale data ella ha percepito inoltre una rendita AI annuale di fr. 20'160.-- nonché prestazioni complementari pari a fr. 978.40 mensili (ossia fr. 593.-- versatile direttamente e fr. 385.40 per i premi della cassa malati pagati all'assicuratore).

L'attività lavorativa svolta dalla ricorrente dall'inizio del 2025 le procura una remunerazione mensile molto modesta (fr. 300.--), di modo che il suo sostentamento dal profilo economico è assicurato dal versamento della sua rendita invalidità, completato dalle prestazioni complementari. L'impiego occupato quando è stato emanata la sentenza ora impugnata è quindi ugualmente di natura meramente marginale e accessoria.

4.7. Premesse queste considerazioni ne discende che la ricorrente non ha mai acquisito lo statuto di lavoratrice in Svizzera e non adempie di conseguenza le esigenze dell'art. 6 Allegato I ALC.

4.8. Infine la ricorrente non può prevalersi del diritto di soggiorno per le persone che non esercitano un'attività lucrativa. Detto diritto presuppone infatti che ella disponga di mezzi finanziari sufficienti, che non ha, siccome beneficia delle prestazioni complementari ai sensi dell'omonima legge federale (LPC), le quali nel contesto dell'ALC sono equiparate a prestazioni assistenziali (vedasi DTF 135 II 265 consid. 3.6; sentenze 2C_500/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 7.2; 2C_395/2023 del 7 novembre 2023 consid. 5).

4.9. L'ALC non conferisce pertanto alcun diritto di soggiornare in Svizzera alla ricorrente.

5. Va ora esaminato se, come addotto dall'interessata, ella possa dedurre un diritto di soggiorno dall'art. 8 CEDU.

5.1. La giurisprudenza parte dal presupposto che una persona straniera, la quale soggiorna legalmente in Svizzera da più di dieci anni, vi ha intessuto dei rapporti sociali così stretti che il rifiuto di rinnovarle il titolo di soggiorno oppure la revoca dello stesso devono fondarsi su seri motivi (DTF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9).

5.2. Nel caso di specie la ricorrente la quale soggiorna legalmente in Svizzera da più di 15 anni, essendovi arrivata all'età di tre anni, può avvalersi del diritto alla tutela della vita privata di cui all'art. 8 n. 1 CEDU per, come ben osservato nel giudizio impugnato, contestare il rifiuto di rinnovare la sua autorizzazione di soggiorno.

5.3. Un'ingerenza nell'esercizio di detto diritto è possibile alle condizioni indicate dall'art. 8 n. 2 CEDU. La misura deve apparire proporzionata alla luce dell'insieme delle circostanze della fattispecie e dev'essere effettuata una ponderazione tra l'interesse privato della persona a conservare il suo titolo di soggiorno e quello pubblico a negarlo (DTF 144 I 91 consid. 4.2; 144 I 266 consid. 3.7). In tale ambito occorre tenere conto della gravità di eventuali rimproveri che vengono mossi alla persona straniera, del suo grado d'integrazione, della durata del suo soggiorno nel nostro Paese e del pregiudizio che ella e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (DTF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; sentenza 2C_101/2024 del 13 giugno 2024 consid. 6.2). Come precisato dalla prassi, l'eventuale non rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno di una persona straniera che risiede legalmente in Svizzera da più di dieci anni e che quindi vi è considerata integrata, deve fondarsi su seri motivi; ciò significa segnatamente che una tale misura non può in alcun modo basarsi unicamente sulla volontà di limitare l'immigrazione (DTF 144 I 266 consid. 3; sentenza 2C_342/2024 del 3 dicembre 2024 consid. 6.4). Una ragione particolare che giustifica, tra l'altro, la revoca rispettivamente il mancato rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno può sussistere, ma non solo, se è dato un motivo di revoca ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LStrI (sentenze 2C_277/2025, già citata, consid. 5.2; 2C_342/2024, già citata, consid. 6.4), ad esempio quando lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (lett. e). Al riguardo va precisato che la dipendenza dall'aiuto sociale può essere ammessa anche se né la persona straniera né alcun membro della sua famiglia percepiscono prestazioni di questo tipo quando viene emanata la sentenza impugnata, nella misura in cui la loro indipendenza finanziaria nei confronti dello Stato non risulterebbe durevole (sentenze 2C_342/2024, già citata, consid. 6.4; 2C_430/2023 del 4 settembre 2024 consid. 5.3.3.; 2C_235/2023 del 27 settembre 2023 consid. 4.3).

La durata del soggiorno in Svizzera costituisce un criterio importante di valutazione. Quando la persona straniera ha vissuto legalmente la maggior parte o addirittura l'integralità della sua infanzia e della sua adolescenza in Svizzera, il Tribunale federale è allora restrittivo, il titolo di soggiorno dovendo essere revocato solo con gran ritegno. In tale contesto questa Corte ha precisato che la revoca rispettivamente il mancato rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno, incluso il permesso di domicilio, non sono tuttavia esclusi, anche se lo straniero è nato in Svizzera e vi ha sempre vissuto, in casi gravi o di ripetute infrazioni (DTF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; sentenze 2C_226/2023 del 27 settembre 2023 consid. 4.2 e 4.6; 2C_90/2023 del 31 agosto 2023 consid. 5.4; 2C_805/2021 del 31 maggio 2022 consid. 6.3).

5.4. La Corte cantonale ha giudicato che la revoca rispettivamente il mancato rinnovo del permesso di dimora ossequiava il principio della proporzionalità. La mancata integrazione dal profilo economico della ricorrente e il fatto che ella fosse a carico della società sono stati ritenuti elementi preponderanti malgrado la durata della sua permanenza, osservato poi che avrebbe percepito la sua rendita d'invalidità anche nel suo paese.

5.5. Nella fattispecie gli interessi privati della ricorrente a risiedere in Svizzera sono indubbiamente importanti. Dalla sentenza querelata emerge che ella è entrata in Svizzera con la madre nel 2008, all'età di tre anni per ricongiungersi con il padre e vi è stata posta al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS regolarmente rinnovato fino al 31 dicembre 2024. Ella ha quindi quasi vissuto tutta la sua vita nel nostro Paese ove è stata scolarizzata e ha fatto anche una formazione. Inoltre tutti i suoi familiari (genitori, sorella, partner all'epoca) vi risiedono. Nei suoi confronti è poi stata instaurata una curatela a causa delle sue difficoltà a gestire la sua quotidianità ed effettuare pratiche amministrative.

5.6. Con riguardo all'interesse pubblico al suo allontanamento occorre tenere conto, come fatto dal Tribunale cantonale amministrativo, del fatto che l'interessata beneficia di una rendita d'invalidità dell'AI e percepisce delle prestazioni complementari. Ella è quindi a carico della collettività pubblica e la sua integrazione dal profilo economico non è di conseguenza realizzata. Questo elemento deve tuttavia essere reinserito nel contesto particolare del caso concreto. La ricorrente, cittadina dell'Unione europea arrivata in Svizzera all'età di tre anni nell'ambito del ricongiungimento familiare, ha perso il suo diritto derivato a risiedere in Svizzera quando, appena maggiorenne, ha lasciato l'abitazione dei genitori (cfr. supra consid. 4.1). Ella non ha poi potuto acquisire un diritto autonomo a risiedere nel nostro Paese, le attività lavorative da lei svolte, tenuto conto delle sue capacità, non essendo sufficienti per conferirle lo statuto di lavoratrice ai sensi dell'ALC (cfr. supra consid. 4.4. a 4.6). Sennonché, come constatato dal Tribunale cantonale amministrativo, la ricorrente ha effettuato la sua scolarità presso classi speciali, ciò che implica che sin dall'infanzia ha avuto dei bisogni educativi particolari che non le hanno permesso di seguire un cursus scolastico ordinario. Poi, a sua richiesta, è stata istituita nei suo confronti una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio (artt. 394 e 395 CC) per assisterla nelle pratiche amministrative e nella gestione della sua vita quotidiana. Dalla sentenza contestata risulta inoltre che il danno alla salute è riconosciuto dall'assicurazione invalidità la quale ha dapprima deciso nei suoi confronti dei provvedimenti relativi alla sua integrazione professionale (artt. 15 segg. LAI), di modo che la ricorrente ha potuto effettuare con successo un apprendistato (prima formazione professionale, art. 16 LAI) e ha poi potuto beneficiare di un posto di lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI). Alle fine di questi provvedimenti è nato il suo diritto a una rendita AI, con un grado d'invalidità riconosciuto del 72 %. Successivamente è stato poi assunta al 50 % con contratto di lavoro a tempo determinato presso la stessa ditta (fino al 31 dicembre successivo) ove aveva effettuato il suo periodo di prova.

Se le ragioni che hanno indotto l'invalidità non sono specificate nella sentenza impugnata, da quanto precede emerge tuttavia che la ricorrente, la quale è cresciuta in Svizzera e che ha delle difficoltà sin dall'infanzia ha, ciononostante, seguito una formazione (cfr. supra consid. 4.5) e lavora al massimo delle proprie capacità, in maniera compatibile con il suo grado d'invalidità. In un simile contesto, le esigenze riguardanti l'integrazione economica della persona straniera non possono essere valutate in modo usuale e non possono assumere di per sé carattere preponderante.

Ora, oltre agli interessi privati sopramenzionati, nel caso di specie deve ugualmente essere considerato il fatto che, come constatato dai Giudici ticinesi, la ricorrente non ha interessato le autorità giudiziarie penali né beneficiato della pubblica assistenza né ha mai, sembrerebbe, avuto altri debiti.

5.7. Da quanto testé esposto discende che, contrariamente a quanto giudicato dalla Corte cantonale, la circostanza che la ricorrente percepisca delle prestazioni complementari e che ella possa continuare a ricevere la propria rendita anche all'estero non è, di per sé, sufficiente, in queste particolari circostanze, affinché l'interesse pubblico al suo allontanamento prevalga sul suo interesse privato a risiedere nel nostro Paese. Giungendo a detta conclusione i Giudici ticinesi hanno pertanto disatteso l'art. 8 n. 2 CEDU.

6.

6.1. Premesse queste considerazioni ne discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso, trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico, si rivela fondato e dev'essere accolto. La sentenza del 15 settembre 2025 dev'essere annullata e la causa va rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni affinché rilasci alla ricorrente un permesso di dimora.

6.2. Da parte sua, il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale (artt. 68 cpv. 5 e 107 cpv. 2 LTF).

6.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). La ricorrente, che non era patrocinata, non ha diritto a ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). Visto l'esito del litigio la domanda di assistenza giudiziaria, limitata alla dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, è priva d'oggetto (art. 64 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 15 settembre 2025 è annullata e la causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci alla ricorrente un permesso di dimora.

2. La causa è nel contempo rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione su spese e ripetibili per la sede cantonale.

3. Non vengono prelevate spese.

4. Comunicazione alla ricorrente, al suo curatore, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 15 settembre 2026

In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 2C_592/2025
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