2C_626/2007
Visto:
la lettera del 9 novembre 2007 con cui i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il loro ricorso;
considerando:
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie devono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio (cfr. anche art. 66 cpv. 5 LTF);
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);
che, visto quanto precede, il decreto del 9 novembre 2007 con cui è stato fissato un termine ai ricorrenti per fornire un anticipo delle spese giudiziarie è annullato;
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa 2C_626/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste ai carico dei ricorrenti in solido.
3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello e alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo (per informazione).
Losanna, 12 novembre 2007
In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: