4A_199/2017
Considerando:
che il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord ha, in accoglimento dell'istanza presentata da B.________, ordinato ad A.________ di eseguire entro un mese dalla data della decisione la transazione del 25 novembre 2014 e ha comminato, in caso d'inadempimento, una multa disciplinare di fr. 4'000.--;
che con sentenza 20 marzo 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il reclamo presentato da A.________;
che A.________ insorge al Tribunale federale contro tale decisione con ricorso del 13 aprile 2017;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto;
che il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il ricorrente si limita a criticare l'ammontare della multa richiesta dall'istante e a illustrare i motivi per cui non gli sarebbe possibile eseguire la transazione giudiziale, ma non spende una parola per confutare la motivazione principale della sentenza impugnata secondo cui il reclamo è stato presentato tardivamente;
che da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 maggio 2017
In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti