Zur Trefferliste springen
Erweiterte Filter
4A_283/2016BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_283/2016

Sentenza del 31 maggio 2016
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, ricorrente,
contro
B.________ SA in liquidazione, patrocinata dall'avv. Karin Valenzano Rossi, opponente.
Oggetto credito in conto corrente; interessi, ricorso contro la sentenza emanata il 21 marzo 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:

che, in accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________ SA in liquidazione nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Lugano ha, con sentenza 2 settembre 2014, condannato il convenuto a pagare all'attrice euro 135'884.32;

che con sentenza 21 marzo 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha annullato il giudizio pretorile e ha ritornato l'incarto al primo giudice per la continuazione della procedura nel senso dei considerandi;

che con ricorso in materia civile del 3 maggio 2016 A.________ chiede di annullare e riformare la sentenza di appello nel senso di respingere la petizione;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che sono decisioni finali secondo l'art. 90 LTF quelle che pongono fine al procedimento;

che pertanto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la decisione di rinvio dell'autorità inferiore non è finale;

che essa costituisce invece una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 140 V 321 consid. 3.1) unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF);

che spetta al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2);

che nella fattispecie il sussistere dei presupposti previsti dalla predetta norma per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile (segnatamente nulla si sa sul dispendio provocato dalla perizia per la cui assunzione la causa è stata rinviata al giudice di primo grado) né il ricorrente spende una parola per illustrarne l'esistenza;

che in tali circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 31 maggio 2016

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 4A_283/2016
Aktive Suchbegriffe:
Nichts zu zeigen
Neuste Rechtsprechung