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4A_449/2016BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_449/2016

Sentenza del 23 settembre 2016
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________, ricorrenti,
contro
C.________SA, patrocinata dall'avv. Giovanni Kobler, opponente.
Oggetto appalto; mercede, ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:

che B.________ ha sottoscritto con la C.________SA un contratto generale d'appalto per l'edificazione di una casa unifamiliare ad un prezzo forfettario di fr. 563'440.--;

che la C.________SA ha invano adito il Pretore del distretto di Lugano per ottenere la condanna di B.________ al pagamento di fr. 48'782.15, ridotti in sede di conclusioni a fr. 32'242.85, per lavori supplementari;

che in parziale accoglimento dell'appello dell'appaltatrice, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone ha invece condannato la committente a versare all'attrice fr. 28'125.50, oltre interessi, e ha rigettato in tale misura l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo;

che i coniugi A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con ricorso 11 agosto 2016;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che la sentenza impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio di diritto, ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;

che A.________, non avendo partecipato alla procedura innanzi all'autorità inferiore, non dispone della legittimazione ricorsuale (art. 115 lett. a LTF);

che anche esaminato quale gravame presentato da B.________, esso si rivela inammissibile;

che infatti con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);

che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita a una violazione di diritti costituzionali, la ricorrente limitandosi a lamentare i difetti della casa, l'assenza di comunicazione e l'incompetenza dell'appaltatrice, nonché ad attribuire i lavori supplementari a errori commessi da quest'ultima;

che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 settembre 2016

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 4A_449/2016
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