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4A_488/2016BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_488/2016

Sentenza del 26 ottobre 2016
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________, ricorrenti,
contro
C.________ e D.________, patrocinati dallo Studio legale Claudio Cereghetti & Partner, opponenti.
Oggetto locazione; risarcimento danni, ricorso contro la decisione emanata il 29 luglio 2016 dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 20 aprile 2016, in accoglimento della petizione presentata da C.________ ed D.________ nei confronti di A.________ e B.________, il Pretore del distretto di Lugano ha condannato i convenuti a pagare agli attori fr. 17'569.60, oltre interessi;

che con decisione del 29 luglio 2016 il Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, a causa della sua carente motivazione, l'appello presentato dai convenuti;

che quest'ultimi hanno impugnato tale decisione al Tribunale federale con ricorso del 1° settembre 2016;

che con decreto 6 settembre 2016 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare entro il 21 settembre 2016 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;

che il 28 settembre 2016 è stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell' art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 13 ottobre 2016;

che il 21 ottobre 2016 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del gravame (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che, a prescindere da quanto precede, l'impugnativa si appalesa pure insufficientemente motivata, i ricorrenti non spiegando, come invece richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, perché l'atto impugnato viola il diritto;

che pertanto il ricorso risulta manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. aeb LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3. Comunicazione alle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 ottobre 2016

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 4A_488/2016
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