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4A_654/2016BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_654/2016

Sentenza del 27 marzo 2017
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
B.________, opponente.
Oggetto prestito, ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Considerando:

che il 24 giugno 2014, in accoglimento della petizione presentata da B.________ nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Blenio ha condannato il convenuto a pagare all'attore fr. 155'000.--, oltre interessi;

che con sentenza 10 ottobre 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello presentato da A.________;

che quest'ultimo è insorto al Tribunale federale con ricorso del 14 novembre 2016;

che giusta l'art. 39 cpv. 3 primo periodo LTF le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera;

che il 23 novembre 2016 il Tribunale federale ha chiesto alla competente autorità del domicilio germanico indicato dal ricorrente sul ricorso di notificare a quest'ultimo il decreto della medesima data con cui viene invitato a versare entro il termine di 30 giorni un anticipo spese di fr. 5'500.-- e a designare un recapito in Svizzera con l'avvertimento che in caso d'inottemperanza le notificazioni del Tribunale federale possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale;

che il 23 dicembre 2016 l'autorità richiesta ha comunicato al Tribunale federale di non aver potuto eseguire la notifica perché il ricorrente ha lasciato la Germania;

che al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 20 giorni per provvedere al versamento del predetto anticipo spese con decreto pubblicato nel Foglio federale del 14 febbraio 2017 (art. 39 cpv. 3 secondo periodo e 63 cpv. 2 LTF);

che il 24 marzo 2017 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del gravame (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;

che eccezionalmente si rinuncia a prelevare spese giudiziarie;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione all'opponente e alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale.

Losanna, 27 marzo 2017

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 4A_654/2016
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