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4D_15/2015BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4D_15/2015

Sentenza del 17 marzo 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
B.________, opponente.
Oggetto tassazione della nota d'onorario del patrocinatore gratuito, ricorso contro la sentenza emanata il 7 gennaio 2015 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che nella causa intentata da C.________ nei confronti di A.________ quest'ultima era inizialmente rappresentata dall'avv. D.________;

che, in seguito alla rinuncia del mandato da parte di tale legale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha nominato l'avv. B.________ patrocinatrice d'ufficio di A.________;

che con decisione 11 giugno 2014 il Pretore ha tassato la nota professionale di questa patrocinatrice, riconoscendole un onorario di fr. 1'335.-- e fr. 151.-- per spese effettive;

che il medesimo giorno egli ha invitato A.________ a comunicargli il nominativo di un nuovo rappresentante;

che con sentenza 7 gennaio 2015 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo inoltrato da A.________;

che l'autorità inferiore ha trattato le contestazioni della nota professionale, mentre ha invece ritenuto la lamentela concernente l'avallo pretorile della disdetta della patrocinatrice d'ufficio senza rilevanza pratica e non meritevole di disamina, poiché l'insorgente non ha preteso una continuazione di tale patrocinio;

che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 10 febbraio 2015, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio, nonché di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che la sentenza impugnata verte sulla tassazione dell'onorario del patrocinatore d'ufficio nominato in una causa civile;

che si tratta quindi di una decisione in rapporto diretto con il diritto civile pronunciata in applicazione di norme di diritto pubblico ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF, in linea di principio suscettiva di un ricorso in materia civile (sentenza 4D_66/2014 dell'8 ottobre 2014);

che tuttavia nella fattispecie, il valore di lite non raggiungendo manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio, rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;

che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e non è possibile di validamente prevalersi di una - semplice - violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF;

che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che inoltre i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF);

che la parte ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2);

che il ricorso non contiene alcuna censura riferita all'assenza di un interesse alla continuazione del patrocinio da parte dell'avv. B.________, essendo la menzione della richiesta a suo tempo riferita alla prosecuzione del mandato da parte dell'avv. D.________ del tutto inconferente;

che inoltre, per quanto concerne la tassazione della nota professionale, invano si cerca nello scritto della ricorrente una richiesta di giudizio non limitata all'annullamento della decisione dell'autorità inferiore;

che pertanto il ricorso, insufficientemente motivato e privo di conclusioni quantificate, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. aeb LTF);

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'indigenza della ricorrente;

che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 marzo 2015

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 4D_15/2015
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