4D_52/2011
Considerando:
che il 22 giugno 2011 A.A.________ e B.A.________ hanno presentato al Tribunale federale un ricorso contro la sentenza emanata il 16 maggio 2011 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che con scritto del 22 agosto 2011 i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso;
che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 agosto 2011
In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Huguenin