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5A_171/2016BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_171/2016

Sentenza del 3 maggio 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________SA, ricorrente,
contro
PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein, Florastrasse 44, 8008 Zurigo, rappresentata dal p residente avv. dott. Thomas Spahni, opponente.
Oggetto esclusione di un membro (associazione), ricorso contro il lodo emanato il 28 gennaio 2016 dal Tribunale arbitrale PolyReg.

Considerando:

che con lodo 28 gennaio 2016 il Tribunale arbitrale PolyReg ha respinto il ricorso presentato da A.________SA contro la decisione di PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein di escluderla quale membro per essere venuta meno ai suoi obblighi finanziari;

che A.________SA ha impugnato il lodo arbitrale dinanzi al Tribunale federale con ricorso 29 febbraio 2016, firmato dal lic. iur. B.________;

che nelle cause civili sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati che la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera (art. 40 cpv. 1 LTF);

che con decreto presidenziale 2 marzo 2016 un esemplare dell'impugnativa è quindi stato rinviato alla ricorrente con l'invito a firmare lei stessa il ricorso o a farlo firmare da un avvocato, nonché a ritrasmetterlo al Tribunale federale entro un termine non prorogabile di venti giorni dalla notifica del decreto, con la comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di inottemperanza (art. 42 cpv. 5 LTF);

che l'invio postale contenente tale decreto (spedito quale atto giudiziario all'indirizzo di B.________) è stato ritirato il 3 marzo 2016;

che il termine impartito per la firma dell'impugnativa, scaduto in data 7 aprile 2016 (tenuto conto della sospensione dei termini dell'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), non è stato ossequiato;

che inoltre gli ulteriori scritti trasmessi al Tribunale federale dalla ricorrente e firmati da lei stessa (concernenti il pagamento dell'anticipo spese) non permettono di sanare il vizio di rappresentanza;

che in queste circostanze il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e al Tribunale arbitrale PolyReg.

Losanna, 3 maggio 2016

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 5A_171/2016
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