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5A_257/2017BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_257/2017

Sentenza del 12 aprile 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
B.________, patrocinata dall'avv. Alberto F. Forni, opponente.
Oggetto divorzio, provvedimenti cautelari, ricorso contro la sentenza emanata il 22 febbraio 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:

che, nell'ambito della causa di divorzio tra A.________ e B.________, con decreto cautelare 4 agosto 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha fissato i contributi alimentari dovuti, da aprile 2015, da A.________ al figlio C.________ a fr. 500.-- mensili e al figlio D.________ a fr. 120.-- mensili (assegni familiari non compresi);

che con sentenza 22 febbraio 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________ e confermato il decreto cautelare pretorile;

che con ricorso in materia civile 31 marzo 2017 A.________ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo di riconoscere la sua impossibilità a pagare gli alimenti al figlio C.________ dal 1° aprile 2016 (o al più tardi dal 1° agosto 2016) e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che la sentenza attaccata è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF);

che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 135 III 232 consid. 1.2);

che il gravame all'esame disattende manifestamente tali esigenze di motivazione: nell'impugnativa si cerca infatti invano un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato;

che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 aprile 2017

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 5A_257/2017
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