5A_401/2016
Considerando:
che con decisione 14 dicembre 2015 l'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC) nei confronti di A.________, nominando quale curatore la persona da egli proposta;
che con sentenza 10 maggio 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso la predetta decisione;
che secondo tale Presidente la precaria situazione finanziaria e la grave patologia psichiatrica del reclamante giustificano l'adozione della misura di protezione nei suoi confronti;
che con " reclamo " 25 maggio 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti ad affermare, in modo apodittico, di trovarsi in condizioni di salute migliori e di poter gestire i suoi affari in modo autonomo;
che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 maggio 2016
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini