5A_5/2007
che nel ricorso 5 febbraio 2007 in materia civile contro la sentenza del 15 gennaio 2007 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la ricorrente ha pure chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria e il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;
che la concessione dell'assistenza giudiziaria presuppone oltre all'indigenza dell'istante anche conclusioni ricorsuali non prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF), ed esige cioè probabilità di vincere la causa non notevolmente inferiori alla possibilità di perdere la vertenza (DTF 125 II 265 consid. 4b pag. 275 con rinvii);
che in concreto nella misura in cui non si rivela già inammissibile perché basata su fatti nuovi senza che siano adempiute le condizioni di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF, la motivazione ricorsuale - che peraltro per una ventina di pagine scritte con carattere minuscolo si limita a riprodurre un infruttuoso gravame inoltrato al Tribunale federale nel settembre 2004 - appare inintelligibile e non soddisfa i requisiti di motivazione previsti dall'art. 42 cpv. 2 LTF;
che il ricorso appare pertanto defatigatorio e abusivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. c LTF;
che in queste circostanze le conclusioni ricorsuali appaiono prive di possibilità di esito favorevole, motivo per cui non può essere concessa l'assistenza giudiziaria e dev'essere richiesto dalla ricorrente un anticipo per le spese presunte del processo (art. 62 cpv. 1 LTF);
che così stando le cose non si giustifica nemmeno accordare effetto sospensivo al ricorso;
che le domande di assistenza giudiziaria nei casi di procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LTF vengono decise dal presidente della corte (art. 64 cpv. 3 LTF) a cui compete pure statuire sulle domande di conferimento dell'effetto sospensivo;
decreta:
1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
2. La ricorrente è invitata a fornire un anticipo spese di fr. 500.-- entro 5 giorni dalla ricezione del presente decreto secondo le modalità indicate nell'allegato formulario.
3. L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è respinta.
4. Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Canton Ticino, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 12 febbraio 2007
Il presidente: Il cancelliere: