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5A_556/2007BGEx
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_556/2007

Sentenza del 2 novembre 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente, cancelliere Piatti.
Parti
A.A.________,
B.A.________,
C.A.________, ricorrenti,
contro
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano
Oggetto interdizione, ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 9 agosto 2007 dalla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 12 luglio 2007 l'autorità ticinese di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione C.A.________ e ha invitato la Commissione tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a nominare un tutore;

che il 9 agosto 2007 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello contro tale decisione;

che con ricorso 28 settembre 2007 (impostato il 1° ottobre 2007) C.A.________ attacca con i genitori A.A.________ e B.A.________ la sentenza d'appello e chiede la "sospensione dell'intervento della tutoria";

che i ricorrenti motivano il gravame con l'assenza di precedenti penali della famiglia, la capacità di questa di soccorrere l'interessato, la mancanza di una richiesta d'interdizione da parte della famiglia e l'esistenza, due anni prima, di una situazione più grave senza l'istituzione di una tutela;

che con decreto del 4 ottobre 2007 il presidente della Corte adita ha respinto la domanda di effetto sospensivo per carenza di probabilità di esito favorevole del ricorso;

che giusta l'art. 72 cpv. 2 LTF le decisioni sull'interdizione, sull'istituzione di un'assistenza o di una curatela e sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) soggiacciono al ricorso in materia civile;

che in virtù dell'art. 100 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata;

che l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF prevede una sospensione dal 15 luglio al 15 agosto dei termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice;

che in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza impugnata risulta essere stata notificata il 14 agosto 2007, motivo per cui il ricorso datato 28 settembre 2007 e consegnato alla posta il 1° ottobre 2007 si rivela manifestamente tardivo;

che inoltre il gravame non contiene una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, le argomentazioni ricorsuali non essendo in alcun rapporto con i motivi della sentenza impugnata;

che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. aeb LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. Comunicazione ai ricorrenti e alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 novembre 2007

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 5A_556/2007
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