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5A_684/2007BGEx
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_684/2007

Decreto del 29 novembre 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
X.________ SA, ricorrente,
contro
Y.________ AG,
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a,
6900 Lugano, opponenti.
Oggetto effetto sospensivo (comminatoria di fallimento), ricorso in materia civile contro la decisione emanata il 6 novembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 19 novembre 2007 la X.________ SA ha impugnato innanzi al Tribunale federale la decisione con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di effetto sospensivo da essa presentata;

che con scritto del 26 novembre 2007 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);

per questi motivi, il Presidente decreta:

1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 29 novembre 2007

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 5A_684/2007
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