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5D_157/2011BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5D_157/2011

Sentenza del 21 settembre 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, via Naravazz 1,
6808 Torricella-Taverne, opponente.
Oggetto rigetto definitivo dell'opposizione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 30 agosto 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 26 luglio 2011 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo notificatogli dallo Stato del Cantone Ticino per un importo di fr. 1'700.-- oltre interessi e spese;

che con sentenza 30 agosto 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________;

che la Corte cantonale ha giudicato la sentenza emanata il 30 settembre 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - sentenza passata in giudicato, la quale nel suo dispositivo n. 2 ha posto a carico di A.________ la somma di fr. 1'700.-- per tassa di giustizia e spese - quale valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF;

che l'autorità inferiore ha inoltre constatato la mancata invocazione da parte di A.________ delle eccezioni liberatorie giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF;

che infine giusta la Corte cantonale il giudice del rigetto dell'opposizione non poteva esaminare le obiezioni concernenti il merito del titolo del rigetto e, contrariamente alle richieste di A.________, non era tenuto a sentirlo personalmente in udienza;

che mediante ricorso sussidiario in materia costituzionale (trasmesso per competenza dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino al Tribunale federale in data 9 settembre 2011) A.________ chiede l'annullamento della sentenza cantonale;

che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);

che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);

che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);

che nel gravame all'esame si cerca invano un qualsiasi confronto con i considerandi del giudizio cantonale;

che infatti il ricorrente nel suo confuso ricorso si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti, ad affermare in modo perentorio e generico la violazione dei suoi diritti (segnatamente del suo diritto di essere sentito) ed a reiterare accuse alle parti coinvolte nella procedura;

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 settembre 2011

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 5D_157/2011
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