5D_16/2011
Considerando:
che il 30 giugno 2008 D.A.________ (marito di A.A.________) ha sottoscritto con C.B.________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultimo e della moglie B.B.________ a Carabbia;
che con decisione 13 ottobre 2010 il Pretore del distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da A.A.________ al precetto esecutivo notificatole da B.B.________ e C.B.________ per un importo di fr. 1'500.-- (corrispondente alla pigione di gennaio e febbraio 2010);
che con sentenza 12 gennaio 2011 la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso per cassazione presentato da A.A.________;
che la Corte cantonale non ha ritenuto arbitrario considerare il contratto di locazione, firmato dal marito dell'escussa in veste di rappresentante dell'unione coniugale, quale valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione;
che inoltre a mente della Corte cantonale non è nemmeno insostenibile negare la verosimiglianza dell'eccezione di inadempienza contrattuale (presenza di difetti nell'ente locato) sollevata dall'escussa in quanto fondata su fotografie prive di data;
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale dell'11 febbraio 2011 A.A.________ è insorta al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale ed il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione;
che, nella misura in cui la ricorrente adduce documenti che non sono stati presentati dinanzi alla Corte cantonale, essa si avvale inammissibilmente di nuovi mezzi di prova (art. 99 cpv. 1 LTF);
che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
che nel gravame all'esame la ricorrente si limita invece a lamentare la mancata presa in considerazione da parte della Corte cantonale della presenza di difetti nell'ente locato opponendo così semplicemente la sua opinione a quella dell'autorità inferiore senza nemmeno pretendere una violazione di diritti costituzionali;
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 marzo 2011
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Hohl Antonini