5D_74/2007
Considerando:
che il 18 aprile 2007 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha rigettato l'opposizione interposta dall'associazione A.________ al precetto esecutivo fattole notificare da B.________ per l'incasso di fr. 4'647.10, oltre accessori;
che un ricorso per cassazione inoltrato dall'escussa è stato dichiarato irricevibile dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 21 maggio 2007, siccome tardivo;
che la Corte cantonale ha a titolo abbondanziale ritenuto infondata la pretesa violazione del diritto di essere sentita sollevata dall'escussa, la citazione all'udienza di contraddittorio essendole stata recapitata;
che con ricorso datato 2 luglio 2007 l'escussa ha comunicato al Tribunale federale di non aver "alcun sospeso" nei confronti del procedente, ma di poter invece chiedere il rimborso degli assegni familiari versatigli;
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata e che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che il 24 maggio 2007 la ricorrente è stata invano invitata a ritirare l'invio raccomandato contenente la sentenza impugnata e che quindi questa risulta esserle stata notificata il 31 maggio 2007;
che in queste circostanze il ricorso al Tribunale federale, consegnato alla posta unicamente il 6 luglio 2007 e quindi depositato dopo il termine ricorsuale di 30 giorni, risulta inammissibile;
che inoltre il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di cui all'art. 74 cpv. 1 LTF né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui avrebbe unicamente potuto essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che l'impugnativa non soddisfa però le esigenze di motivazione previste dagli art. 116 e 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF per un tale rimedio, non contenendo alcuna censura diretta contro i motivi della sentenza impugnata;
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 LTF.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 luglio 2007
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere: