6B_184/2018
Considerando:
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 27 marzo 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha respinto un reclamo di A.________ contro un decreto di abbandono emanato dal Procuratore pubblico il 17 ottobre 2016 per il titolo di vie di fatto;
che avverso questa sentenza A.________ ha presentato il 10 febbraio 2018 un ricorso al Tribunale federale;
che con scritto del 21 marzo 2018 il ricorrente dichiara di ritirare il ricorso;
che il Presidente della Corte, o il Giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese;
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 aprile 2018
In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni