6B_283/2012
Considerando:
che, dopo aver domandato maggiori ragguagli con lettera del 14 marzo 2012, in data 2 aprile 2012 la Segretaria generale del Tribunale penale federale ha informato A.________ che l'invocato Tribunale non era competente per dar seguito alle sue richieste, ribadendo questa sua presa di posizione in un'ulteriore lettera del 25 aprile 2012;
che con atto del 4 maggio 2012, corredato di diversi allegati, A.________ impugna i tre scritti con ricorso al Tribunale federale;
che in data 14 e 24 maggio 2012 A.________ ha inviato ulteriori documenti;
che non sono state chieste osservazioni;
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2);
che nella fattispecie queste esigenze sono del tutto disattese, il ricorrente non formulando alcun tipo di conclusione e non indicando minimamente perché gli scritti impugnati violerebbero il diritto;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente e al Segretariato generale del Tribunale penale federale.
Losanna, 30 maggio 2012
In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Schneider
La Cancelliera: Ortolano Ribordy