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6B_30/2007BGEx
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_30/2007

Decreto del 14 novembre 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, presidente, cancelliera Ortolano.
Parti
A.________, ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (discriminazione razziale), ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 14 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con missiva del 9 novembre 2007 A.________ dichiarava in modo inequivocabile di ritirare il ricorso presentato contro la sentenza del 14 febbraio 2007 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;

che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

per questi motivi, il presidente decreta:

1. La causa 6B_30/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 novembre 2007

In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 6B_30/2007
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