Zur Trefferliste springen
Erweiterte Filter
6B_355/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_355/2026

Sentenza del 28 settembre 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Wohlhauser, Glassey,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Ezio Tranini, ricorrente,
contro
1. Procura pubblica dei Grigioni, Rohanstrasse 5, 7000 Coira,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________, patrocinati dall'avv. Francesco Barletta,
5. E.________,
6. F.________, patrocinati dall'avv. Mattia Guerra, opponenti.
Oggetto
Amministrazione infedele, ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 18 dicembre 2025 dalla Prima Camera penale del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni (incarto n. SR1 23 36).

Fatti:

Sachverhalt

A. A.________ è unico membro del consiglio di amministrazione della società G.________ SA, mediante la quale ha svolto un'attività di gestione patrimoniale. Nel corso del 2015 e in un periodo successivo, diversi investitori hanno sottoscritto dei contratti di gestione patrimoniale con la G.________ SA, aventi per oggetto gli averi da loro depositati presso la piattaforma finanziaria H.________. Gli investimenti eseguiti da A.________ non sono tuttavia andati a buon fine, le operazioni finanziarie avendo comportato perdite rilevanti per gli investitori, nella maggior parte dei casi superiori al 90 % del capitale investito. Tra questi investitori figuravano B.________, C.________, D.________, F.________ e E.________.

B. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 1° dicembre 2022 il Tribunale regionale Moesa ha riconosciuto A.________ autore colpevole di amministrazione infedele giusta l'art. 158 n. 1 cpv. 1 CP ai danni di B.________, C.________ e D.________, come pure ai danni di F.________ e E.________, tutti costituitisi accusatori privati. Ha condannato l'imputato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e al pagamento di una multa di fr. 3'500.--, stabilendo una pena detentiva sostitutiva di 30 giorni in caso di mancato pagamento per colpa. Il Tribunale regionale Moesa ha rinviato al foro civile le pretese civili degli accusatori privati e ha riconosciuto a B.________, a C.________ ed a D.________ un importo complessivo di fr. 4'500.--, rispettivamente a F.________ e a E.________ un importo complessivo di fr. 3'000.--, a titolo di indennizzo giusta l'art. 433 CPP.

Il Tribunale regionale Moesa ha per contro prosciolto l'imputato dalle accuse di tentata truffa e di amministrazione infedele qualificata con riferimento a dei capi d'imputazione non litigiosi in questa sede.

C. Adito su appello dell'imputato, con sentenza del 18 dicembre 2025 il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni ha confermato il giudizio di colpevolezza per il reato di amministrazione infedele giusta l'art. 158 n. 1 cpv. 1 CP ai danni di B.________, C.________, D.________, F.________ e E.________. Ha inflitto all'imputato la pena pecuniaria di 145 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Ha altresì condannato l'imputato al pagamento di una multa di fr. 3'500.--, stabilendo una pena detentiva sostitutiva di 30 giorni in caso di mancato pagamento per colpa. Constatato il passaggio in giudicato dei dispositivi della sentenza di primo grado non impugnati e confermate, rispettivamente riformate, le ripartizioni delle spese procedurali della procedura preliminare e di prima istanza, la Corte cantonale ha inoltre respinto la domanda di nomina del patrocinatore dell'imputato quale difensore d'ufficio per la procedura di appello. Ha quindi posto le spese procedurali di appello a carico dell'imputato e gli ha accollato un indennizzo a favore degli accusatori privati.

D. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di essere prosciolto da ogni imputazione. Chiede inoltre l'accollamento di tutte le spese procedurali al Cantone dei Grigioni e il rimborso delle spese di patrocinio della sede cantonale e federale. In via subordinata, postula la condanna del Cantone dei Grigioni a riconoscergli l'assistenza giudiziaria nel procedimento di appello. Chiede altresì di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella procedura di ricorso al Tribunale federale. Il ricorrente fa essenzialmente valere la violazione dell'art. 158 n. 1 cpv. 1 CP e dell'art. 132 CPP.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

1.

1.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche di natura appellatoria sono inammissibili (DTF 150 IV 292 consid. 1.5 e rinvii).

1.2. Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua versione dei fatti, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorso è segnatamente inammissibile laddove il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale, senza tuttavia sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF. Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove effettuati dalla Corte cantonale sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1). Il solo fatto che anche un diverso accertamento sarebbe di per sé possibile non basta infatti a sostanziare l'arbitrio (DTF 152 II 211 consid. 4.1). Il ricorso è in particolare inammissibile laddove il ricorrente presenta un suo esposto dei fatti e dell'iter procedurale (da pag. 3 a pag. 9 del ricorso), che non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 6B_12/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 2.2 e rinvio).

1.3. 1.3.1. Il ricorrente critica il contenuto della perizia giudiziaria (sugli investimenti da lui eseguiti) ordinata dalla Corte cantonale il 14 agosto 2024. Adduce che né i giudici cantonali né il perito avrebbero cercato di capire se le perdite sarebbero state causate dalla sua gestione, oppure da un intervento inappropriato dei clienti, che non avrebbero atteso la scadenza degli investimenti, oppure ancora da un evento straordinario dei mercati. Al dire del ricorrente, in sostanza, le cause delle perdite non sarebbero state chiarite. Egli rimprovera al perito di avere esaminato un numero insufficiente di operazioni rispetto all'ampiezza del portafoglio: ne sarebbe la prova il fatto che il perito avrebbe impiegato, e fatturato, soltanto un dispendio di 6 ore e 30 minuti per redigere la perizia, che consta di ben 54 pagine. Sostiene che il referto peritale sarebbe quindi stato eseguito "rapidamente, sulla base di pochi elementi, probabilmente analizzati superficialmente". A suo dire, anche le risposte del perito durante il verbale di delucidazione orale della perizia al dibattimento di appello sarebbero state "sempre generiche".

1.3.2. L'art. 182 CPP prevede che il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o giudicare un fatto. Alla stregua degli altri mezzi di prova, il giudice valuta di principio liberamente la perizia (cfr. art. 10 cpv. 2 CPP). La questione di sapere se il tribunale ha ritenuto convincenti o meno le spiegazioni contenute nella perizia e se ha di conseguenza seguito a ragione le conclusioni dell'esperto concerne la valutazione delle prove, che il Tribunale federale esamina sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1).

1.3.3. Con le esposte argomentazioni, il ricorrente critica genericamente la perizia giudiziaria. Non si confronta tuttavia puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata in cui la Corte cantonale si è fondata sulle risultanze peritali, ritenendole convincenti e richiamandole nel proprio giudizio, e non le sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Criticando in modo generico la perizia giudiziaria, il ricorrente non rende nemmeno seriamente ravvisabili contraddizioni o manchevolezze della stessa. Non espone elementi tali da potere fare ritenere che il referto peritale non sarebbe concludente o imporrebbe di eseguire accertamenti probatori complementari. Né dimostra di averli espressamente chiesti in applicazione dell'art. 189 CPP dinanzi alla Corte cantonale. Né il ricorrente sostanzia specifici punti importanti della perizia sui quali il perito si sarebbe scostato nell'ambito della delucidazione orale della stessa (cfr. sentenza 6B_638/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 3.2). Il ricorrente sostiene per esempio che la Corte cantonale e il perito non avrebbero determinato se le perdite non fossero piuttosto riconducibili al comportamento inappropriato dei clienti che non avrebbero atteso la scadenza degli investimenti. Disattende tuttavia che, riferendosi esplicitamente al referto peritale, la Corte cantonale ha rilevato che il perito aveva escluso, spiegandone le ragioni, che il fatto di attendere la scadenza delle opzioni avrebbe consentito di evitare le perdite, non essendo possibile individuare con certezza il momento ottimale in cui uscire dal mercato: il valore dello strumento finanziario poteva quindi continuare a diminuire fino alla scadenza e comportare un aggravamento delle perdite (cfr. sentenza impugnata, consid. 3.2.1.3, pag. 14). Il ricorrente non si confronta specificatamente con questo accertamento e non lo sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Egli fonda in modo generale le sue tesi sul presupposto che il perito avrebbe elaborato la perizia in modo frettoloso e superficiale, siccome vi avrebbe dedicato soltanto 6 ore e 30 minuti di lavoro. A torto. Tale dispendio orario concerne infatti unicamente la delucidazione orale del referto nell'ambito del dibattimento di appello. Risulta invece dalla nota d'onorario agli atti del procedimento di appello che il perito ha esposto per l'allestimento della perizia un dispendio lavorativo di 94 ore. Le generiche contestazioni ricorsuali, fondate essenzialmente sulla fraintesa frettolosità della perizia, non sostanziano arbitrio alcuno e non mettono seriamente in discussione il carattere concludente delle esposizioni peritali. Le censure ricorsuali sono pertanto inammissibili e non devono essere vagliate oltre.

1.3.4. Le contestazioni riguardanti una precedente perizia, eseguita da un altro perito su incarico della Procura pubblica dei Grigioni, sono inammissibili in questa sede, giacché la sentenza dell'ultima istanza cantonale, unico oggetto della presente impugnativa (art. 80 cpv. 1 LTF), non si fonda su tale perizia, bensì su quella ordinata direttamente dalla Corte cantonale nella procedura di appello.

2.

2.1. Il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 158 n. 1 CP. Riconosce di avere avuto una posizione di gestore, ma contesta di avere violato un obbligo che gli incombeva in tale qualità. Contesta altresì la realizzazione di un danno e l'intenzionalità del suo agire.

2.2. L'art. 158 n. 1 CP prevede che chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questo reato presuppone, quali elementi costitutivi, che l'autore abbia avuto una posizione di gestore, che abbia violato un obbligo che gli spettava in tale veste, che ne sia risultato un danno e ch'egli abbia agito intenzionalmente, il dolo eventuale essendo al riguardo sufficiente (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; sentenza 6B_973/2023 del 4 dicembre 2025 consid. 6.1.1).

2.3. 2.3.1. Il ricorrente contesta di avere violato un obbligo che gli spettava in veste di gestore rimproverando alla Corte cantonale di non avere preso in considerazione "il profilo di rischio dichiarato dai clienti che hanno sempre cercato il massimo profitto assumendo quindi il massimo rischio". Adduce che, come dimostrerebbe il caso dell'investitore C.________, tutti i clienti avrebbero avuto accesso alla piattaforma H.________ ed avrebbero quindi potuto controllare costantemente l'andamento del portafoglio.

Con riferimento alle difficoltà di accesso a detta piattaforma da parte dell'investitrice B.________, il ricorrente sostiene ch'ella avrebbe, se del caso, potuto rivolgersi a lui tempestivamente per ottenere i dati di accesso necessari. Adduce che non era tenuto a chiedere l'autorizzazione alla cliente prima di effettuare ogni operazione. Nega genericamente di avere violato un qualsiasi obbligo nella gestione degli averi patrimoniali, la perdita essendo riconducibile all'insuccesso degli investimenti eseguiti, il cui rischio era noto all'investitrice, che non ha tuttavia reagito tempestivamente.

Quanto al cliente C.________, il ricorrente sostiene che varrebbero le stesse considerazioni concernenti il mandato concluso con B.________, con tuttavia la precisazione che per C.________ la piattaforma H.________ è sempre stata accessibile ed egli avrebbe quindi potuto accedervi autonomamente in ogni momento.

Relativamente al mandato conferito da D.________, il ricorrente adduce che la disposizione contrattuale che limitava le perdite ad un massimo del 15 % sarebbe impossibile da applicare per qualsiasi gestore patrimoniale, le perdite potenziali essendo per loro natura illimitate.

Per quanto concerne infine il mandato sottoscritto da F.________ e E.________, il ricorrente ritiene manifestamente inesatto l'accertamento della Corte cantonale secondo cui egli non ha adottato le misure di protezione previste dal contratto. Adduce che, analogamente a quanto avvenuto negli altri casi, le perdite si sarebbero comunque verificate in modo pressoché identico, indipendentemente dall'adozione di simili misure, con le quali non starebbero in un rapporto di causalità.

2.3.2. Perché sia adempiuto il reato di amministrazione infedele, occorre che il gestore abbia violato un obbligo legato alla gestione affidatagli (DTF 123 IV 17 consid. 3c). Il comportamento punibile consiste nella violazione del dovere di gestione o di salvaguardia. Per stabilire se c'è stata una violazione di tali obblighi, occorre determinare concretamente il contenuto del dovere imposto al gestore. Tale questione deve essere esaminata alla luce dei rapporti giuridici che legano il gestore ai titolari degli interessi pecuniari da lui amministrati, tenuto conto delle disposizioni legali o contrattuali applicabili (sentenze 6B_1408/2021 del 5 maggio 2022 consid. 3.3.2; 6B_845/2014 del 16 marzo 2015 consid. 3.2 e rinvii).

2.3.3. Le suddette argomentazioni ricorsuali, con le quali il ricorrente contesta di avere violato i suoi obblighi di gestore, non tengono conto, e anzi si scostano, dagli accertamenti eseguiti dalla Corte cantonale. Non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, tali accertamenti sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente disattende in particolare che, con riferimento alla cliente B.________, la Corte cantonale ha accertato ch'egli non l'ha mai incontrata personalmente, né prima dell'avvio della gestione, né durante il mandato. Ha altresì accertato che nessuno aveva provveduto a definire con la cliente il profilo di rischio e d'investimento, né a fornire informazioni circa la strategia d'investimento che sarebbe stata adottata e i rischi ad essa connessi. La Corte cantonale ha quindi rilevato che il profilo della cliente menzionato nel contratto di mandato di gestione patrimoniale non rifletteva la situazione reale e che le informazioni fornite prima dell'avvio del mandato risultavano insufficienti e non conformi agli obblighi contrattuali. La Corte cantonale ha in particolare ravvisato una violazione dell'art. 2 del contratto di mandato di gestione patrimoniale tra la cliente e la G.________ SA nonché una violazione delle norme deontologiche del Codice deontologico PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina richiamato dall'art. 16 del contratto di mandato stesso. Ha parimenti ritenuto che il ricorrente ha violato il predetto Codice deontologico, segnatamente il suo dovere di diligenza connesso alla delega a terzi, siccome non aveva adeguatamente istruito e sorvegliato il suo intermediario in merito a tali obblighi. La Corte cantonale ha accertato che queste manchevolezze avevano portato il ricorrente a gestire autonomamente gli investimenti, omettendo di informare la cliente riguardo al loro andamento. Ha segnatamente ravvisato una violazione dell'art. 10 del contratto e degli art. 23 cpv. 2 e 24 del citato Codice deontologico, giacché il ricorrente non aveva tempestivamente informato la cliente riguardo agli eventi rilevanti relativi alla gestione degli averi patrimoniali, quali erano in concreto le perdite rilevanti subite.

Il ricorrente non si confronta con le esposte violazioni degli obblighi contrattuali, in particolare con la violazione del dovere di informazione riscontrata dalla Corte cantonale, e non sostanzia quindi minimamente una lesione dell'art. 158 n. 1 CP. Al riguardo, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che il dovere dell'organo di una società di gestione patrimoniale di informare i clienti costituisce un obbligo accresciuto o qualificato di agire, la cui violazione può costituire un atto di amministrazione infedele giusta l'art. 158 CP. Il dovere del mandatario di informare il mandante deve permettere a quest'ultimo di controllare che l'attività svolta risponda ad un'esecuzione fedele e diligente del mandato. L'informazione deve consentirgli di potere richiedere al mandatario la restituzione di ciò che gli è dovuto e, dandosene il caso, di fare valere il risarcimento del danno. L'obbligo di rendiconto esercita perciò un ruolo preventivo nella protezione degli interessi del mandante (DTF 144 IV 294 consid. 3.3 e rinvii). In concreto, con le esposte censure ricorsuali, l'accertata violazione del dovere d'informazione nei confronti dei clienti in virtù dei contratti di mandato sottoscritti tra le parti non è seriamente contestata dal ricorrente. Egli si limita essenzialmente ad addurre che l'opponente B.________ avrebbe potuto accedere alla piattaforma H.________ per controllare lo stato del suo patrimonio, rispettivamente ch'ella avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali difficoltà di accesso. Non sostanzia tuttavia d'arbitrio l'accertamento della Corte cantonale secondo cui, in considerazione della complessità tecnica delle operazioni e delle modalità di accesso alla piattaforma, non poteva essere ragionevolmente preteso che l'opponente, priva di competenze specifiche, fosse in grado di seguire autonomamente l'andamento degli investimenti. Comunque, alla luce di quanto esposto, non risulta, né il ricorrente lo sostiene seriamente, che la possibilità per i clienti di accedere alla piattaforma per controllare lo stato del patrimonio, lo dispensasse dal rispettare le disposizioni contrattuali di cui la Corte cantonale ha rilevato la violazione. Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, la precedente istanza non gli ha poi rimproverato di non avere concordato con la cliente ogni singola operazione d'investimento, bensì di avere disatteso il suo obbligo di informazione e di rendiconto. Per quanto ammissibili, le contestazioni ricorsuali sono infondate.

2.3.4. Le esposte considerazioni valgono analogamente con riferimento agli opponenti C.________ e D.________, che hanno sottoscritto contratti di mandato simili e che parimenti non sono stati informati dal ricorrente delle importanti perdite subite. Laddove insiste sul fatto che i clienti avrebbero assunto il rischio massimo, il ricorrente disattende che, per quanto concerne C.________ (come è stato il caso per B.________), il profilo di rischio e la strategia d'investimento non sono stati discussi né definiti tra le parti in modo conforme all'art. 2 del contratto di mandato, sicché il rischio elevato indicato nel contratto non corrisponde alla situazione effettiva e non è quindi attendibile. Con riferimento al contratto di mandato sottoscritto da D.________, il ricorrente si limita essenzialmente ad addurre che la clausola concernente la limitazione della perdita massima annuale al 15 % del totale, introdotta quale "istruzione speciale" nel contratto, sarebbe stata impossibile da rispettare. La Corte cantonale ha tuttavia accertato che il perito aveva espressamente dichiarato il contrario, con la precisazione che sarebbe però stato necessario un monitoraggio quotidiano degli investimenti, allo scopo di potere eventualmente chiudere tempestivamente delle posizioni ancora aperte all'approssimarsi della soglia massima della perdita. Il ricorrente non sostanzia d'arbitrio tale considerazione. In ogni caso, qualora la tesi ricorsuale dell'inattuabilità della clausola fosse fondata, il ricorrente non adduce seriamente di avere reso edotto di ciò il cliente e non espone i motivi per cui, ciononostante, la clausola litigiosa è comunque stata introdotta nel contratto. Il ricorrente disattende inoltre che, con riferimento al cliente D.________, la Corte cantonale ha pure accertato ch'egli ha altresì violato la disposizione contrattuale che limitava gli investimenti alternativi al 20 %, ritenuto che, nel periodo dal 18 agosto 2015 al 13 marzo 2018, le opzioni ed i futures (che costituivano appunto investimenti alternativi) rappresentavano circa l'85 % del portafoglio. Per quali ragioni, alla luce di queste constatazioni, i giudici cantonali avrebbero concluso a torto che il ricorrente aveva violato i suoi obblighi contrattuali sulla gestione degli investimenti, non è dato di vedere.

2.3.5. Quanto al contratto di mandato di gestione patrimoniale sottoscritto dagli opponenti F.________ e E.________, il ricorrente si limita a contestare genericamente la conclusione della Corte cantonale secondo cui egli non ha adottato le misure di protezione integrale (100 %) del capitale, previste dall'allegato 1 del corrispondente contratto. Adduce che le considerazioni peritali al riguardo sarebbero inattendibili, giacché, impiegando soltanto 6 ore e 30 minuti, il perito non avrebbe potuto esaminare tutte le operazioni eseguite per conto di questi investitori. Premesso che, come si è già detto, il perito ha in realtà dedicato al suo incarico un tempo ben maggiore, il ricorrente non si confronta con le valutazioni esposte al riguardo nella sentenza impugnata (cfr. consid. 3.2.4.2, pag. 22 segg.) e non sostanzia perciò arbitrio alcuno. Fondandosi sulle risultanze peritali, i giudici cantonali hanno infatti esposto le ragioni per cui la copertura integrale del capitale sancita dal contratto non è stata attuata in modo adeguato. Ove si consideri altresì che, dal giugno 2017 al luglio 2018, il patrimonio investito da questi clienti (EUR 100'000.--) ha subito una perdita di circa EUR 89'863.--, superiore quindi all'89 % del capitale investito, sarebbe spettato al ricorrente spiegare in modo puntuale per quali ragioni la protezione integrale del capitale, prevista contrattualmente mediante l'adozione di specifiche strategie di copertura, sarebbe stata effettivamente implementata, ma il patrimonio si è comunque volatilizzato. Laddove nega l'esistenza di un nesso causale tra la mancata attuazione delle misure di copertura del capitale e la perdita subita, adducendo che perdite di entità simili sono avvenute anche negli altri portafogli, il ricorrente non considera che gli altri mandati di gestione patrimoniale non contemplavano un'identica clausola di protezione completa del capitale investito. Di natura generica, le contestazioni sollevate al riguardo dal ricorrente sono inammissibili e non devono essere vagliate oltre. Peraltro, nella misura in cui critica in modo appellatorio le risultanze peritali riportate nella sentenza impugnata, già si è detto ch'esse non sono censurate d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. consid. 1.3).

2.3.6. Alla luce di tutto quanto esposto, non vi sono ragioni per rimettere in discussione la conclusione della Corte cantonale secondo cui il ricorrente ha violato gli obblighi che gli incombevano quale gestore patrimoniale.

2.4. 2.4.1. Il ricorrente contesta l'esistenza di un danno. Lamenta la mancata quantificazione del suo ammontare e del momento in cui esso si è verificato. Né sarebbe, a suo dire, stato chiarito se il danno sarebbe in rapporto di causalità con la gestione patrimoniale da lui svolta. Secondo il ricorrente, il danno sarebbe riconducibile esclusivamente all'andamento negativo dei mercati finanziari. Egli rimprovera i giudici cantonali di non avere determinato l'entità del danno confrontando il valore del portafoglio in questione con quello di un ipotetico portafoglio rapportato al profilo di rischio dei clienti nello stesso periodo.

2.4.2. La nozione di danno ai sensi dell'art. 158 CP deve essere intesa come per gli altri reati contro il patrimonio, segnatamente per la truffa (DTF 122 IV 279 consid. 2a; sentenza 6B_973/2023 del 4 dicembre 2025 consid. 6.1.2). Il danno può consistere in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi, in una mancata diminuzione dei passivi o in un mancato aumento degli attivi, oppure ancora in una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una diminuzione del suo valore economico (DTF 150 IV 169 consid. 5.2.1). Il danno, che non deve essere necessariamente cifrato, è dato quando il danneggiato ha un diritto protetto dal diritto civile, segnatamente ai sensi dell'art. 41 CO, al risarcimento del pregiudizio subito (sentenza 6B_973/2023, citata, consid. 6.1.2 e rinvii).

La nozione di danno e i principi applicabili alla sua determinazione attengono al diritto, mentre la sua esistenza e il suo ammontare riguardano l'accertamento dei fatti, che il Tribunale federale esamina sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 132 III 564 consid. 6.2 e rinvii; sentenze 6B_16/2026 del 22 giugno 2026 consid. 7.1.1; 6B_973/2023, citata, consid. 6.1.2; 6B_177/2024 del 26 novembre 2024 consid. 4.7).

2.4.3. Contestando l'esistenza di un danno e la mancata determinazione del suo ammontare, il ricorrente prospetta semplicemente l'ipotesi che le perdite sugli investimenti sarebbero in concreto riconducibili esclusivamente all'andamento negativo dei mercati finanziari. Non considera tuttavia i fatti accertati dalla Corte cantonale e non dimostra quindi, con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, ch'essa avrebbe riconosciuto l'esistenza di un danno in modo manifestamente insostenibile e quindi arbitrario. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale non ha ravvisato il danno nella semplice evoluzione negativa dei mercati finanziari. Egli non considera infatti le violazioni degli obblighi contrattuali da lui commesse, che hanno causato o quantomeno aggravato le perdite subite dagli investitori. La Corte cantonale ha accertato per tutti gli opponenti perdite rilevanti sui capitali da loro investiti (del 92 % per B.________, del 95 % per C.________, del 96 % per D.________ e dell'89 % per F.________ e E.________). Con riferimento a B.________, C.________ ed D.________, la Corte cantonale ha rilevato che la violazione dell'obbligo di informazione del ricorrente quale gestore patrimoniale ha impedito loro di intervenire nella gestione per limitare le perdite, procedendo al disinvestimento del capitale rimanente, ed ha contribuito in modo determinante alla realizzazione del danno patrimoniale. Con riferimento al mandato sottoscritto da D.________, la Corte cantonale ha altresì rilevato che il danno da questi subito risultava pure dal mancato rispetto della clausola volta a limitare le perdite annue al 15 %. Riguardo a F.________ e E.________, la Corte cantonale ha considerato che, come si è visto, il ricorrente ha violato l'obbligo contrattuale di protezione integrale del capitale mediante l'adozione di specifiche strategie di copertura. Poiché, nonostante l'impegno previsto dal contratto in tal senso, simili coperture non sono state attuate dal ricorrente, il patrimonio degli opponenti è stato completamente esposto alla sua gestione autonoma ed ai maggiori rischi dei mercati finanziari, subendo la predetta perdita. Ricordato che il danno non deve essere necessariamente cifrato e può anche essere costituito da una messa in pericolo del patrimonio, nelle esposte circostanze le violazioni degli obblighi contrattuali commesse dal ricorrente hanno quantomeno aggravato le perdite degli investitori e comportato una diminuzione dei loro patrimoni. A ragione la Corte cantonale ha perciò ritenuto adempiuto il presupposto del danno, rilevando altresì ch'esso sta in rapporto di causalità con la violazione di detti obblighi. La censura ricorsuale deve pertanto essere respinta nella misura della sua ammissibilità.

2.5. 2.5.1. Il ricorrente nega di avere agito con dolo eventuale. Sostiene che nell'ambito di una gestione patrimoniale rischiosa orientata al profitto, come era quella in oggetto, sarebbe contraddittorio rimproverargli di avere accettato la realizzazione del danno. Rimprovera alla Corte cantonale di essersi fondata esclusivamente sulla sua consapevolezza del rischio, trascurando per contro la sua assenza di volontà riguardo alla realizzazione di tale rischio. Il ricorrente sostiene di avere semmai agito con negligenza.

2.5.2. Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, che vincolano di principio il Tribunale federale (art. 105 LTF), tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1 e rinvii). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata e correttamente applicata (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1).

2.5.3. Contestando la sussistenza del dolo eventuale, il ricorrente si scosta tuttavia dai fatti accertati dalla Corte cantonale, senza sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Non considera gli accertamenti della Corte cantonale riguardo agli obblighi contrattuali da lui violati nei singoli casi. Il ricorrente omette in particolare di considerare che, con riferimento al mandato sottoscritto dall'opponente D.________, egli ha violato sia la clausola contrattuale che prevedeva una limitazione delle perdite annue al 15 %, sia la disposizione che limitava al 20 % gli investimenti alternativi. Trascura poi di tenere conto del fatto che, riguardo al mandato conferitogli da F.________ e E.________, egli ha violato l'obbligo, previsto esplicitamente dal contratto, di attuare gli strumenti di copertura volti a proteggere in modo integrale il capitale investito. Il ricorrente sostiene di avere avuto consapevolezza del rischio connesso agli investimenti eseguiti, ma di non averne accettato la realizzazione, confidando in una ripresa della situazione economica. Tuttavia, la volontà dell'autore può essere desunta da ciò ch'egli sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi a lui, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3 e rinvii). Al riguardo, la Corte cantonale ha rilevato che il ricorrente poteva prevedere che l'omessa informazione ai clienti riguardo ai rischi connessi alla strategia d'investimento messa in atto, caratterizzata da strumenti finanziari con un grado di rischio elevato, nonché l'omissione di rendere conto agli opponenti delle perdite rilevanti subite, impedendo loro di intervenire per contenerle disinvestendo il capitale, potevano causare loro un pregiudizio patrimoniale importante. In tal modo, egli ha ritenuto possibile la realizzazione di un simile rischio e ciononostante, proseguendo nella strategia d'investimento senza informare i clienti, ha accettato la possibilità che si verificasse un danno patrimoniale rilevante. Questa conclusione, fondata su accertamenti non censurati d'arbitrio e pertanto vincolanti in questa sede (art. 105 cpv. 1 LTF), non presta il fianco a critiche. A ragione la Corte cantonale ha quindi ritenuto che il ricorrente ha commesso il reato di amministrazione infedele per dolo eventuale. In quanto ammissibile, la censura deve pertanto essere respinta.

3.

3.1. Il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 132 CPP, criticando il fatto che la Corte cantonale non ha ritenuto dimostrata la sua condizione di indigenza. Sostiene che, se la Corte cantonale aveva dubbi sulla sua situazione, avrebbe dovuto dargli la possibilità di chiarirli. A suo dire, se l'avesse fatto, la precedente istanza, avrebbe dovuto riconoscere ch'egli era sprovvisto dei mezzi necessari per fare fronte alle spese della sua difesa.

3.2. Giusta l'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP, chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi (lett. b). Spetta al richiedente sostanziare la sua indigenza (cfr. sentenza 1B_496/2021 del 20 aprile 2022 consid. 3.3 e rinvio). L'indigenza è data quando l'interessato non sia in grado di affrontare i costi della procedura senza dovere utilizzare i mezzi necessari per soddisfare il suo minimo vitale e quello della sua famiglia (DTF 144 III 531 consid. 4.1 e rinvii). Per stabilire lo stato di bisogno occorre prendere in considerazione l'intera situazione dell'istante, e cioè non solo il suo reddito, ma anche i suoi rapporti patrimoniali (DTF 144 III 531 consid. 4.1; 124 I 1 consid. 2a). In quest'ambito non è determinante l'applicazione schematica del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, occorrendo piuttosto tenere conto dell'insieme delle circostanze individuali del richiedente (DTF 135 I 91 consid. 2.4.3 pag. 100). Egli deve quindi sostanziare in modo esaustivo la sua domanda, fornendo la necessaria documentazione riguardo al reddito e al patrimonio attuali, nonché all'insieme degli oneri finanziari e dei bisogni. Se il ricorrente non adempie a quest'obbligo, la domanda deve essere respinta (sentenza 1B_245/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.5 e rinvio). Queste esigenze sono maggiormente severe laddove la situazione finanziaria del richiedente è particolarmente complessa (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenza 1B_496/2021, citata, consid. 3.3 e rinvio).

3.3. Il ricorrente fonda la sua censura sul presupposto che la Corte cantonale avrebbe avuto dubbi sulla sua indigenza e non lo avrebbe interpellato per chiarirli. A torto. In realtà, la precedente istanza ha esaminato la documentazione da lui prodotta e gli ha chiesto ulteriori precisazioni sulla sua situazione al dibattimento di appello. Ha per finire negato, siccome non comprovata, l'indigenza del ricorrente. Premesso ch'egli ha potuto esprimersi sulla sua situazione finanziaria nell'ambito dell'interrogatorio di appello, chiarendo eventuali incertezze al riguardo, la Corte cantonale ha in sostanza respinto la domanda di designare un difensore d'ufficio ritenendo che non ne erano adempiuti i presupposti. Ha altresì rilevato che alcune sue dichiarazioni erano inattendibili. Il ricorrente non si confronta puntualmente con la valutazione della sua situazione da parte della Corte cantonale, esposta al considerando n. 6.3 della sentenza impugnata, spiegando perché sarebbe manifestamente insostenibile. Egli non si esprime in particolare sui punti in cui la Corte cantonale ha ritenuto contraddittorie, incomplete ed inattendibili determinate sue dichiarazioni. La Corte cantonale ha segnatamente accertato che il ricorrente ha rivestito funzioni di organo in diverse società, tra cui G.________ SA, I.________ SA, J.________ SA (fino al 19 settembre 2019), K.________ SA (fino al 29 aprile 2025), L.________ SA (fino al 29 aprile 2025), M.________ SA e N.________ SA. Risulta quindi che la sua situazione societaria e finanziaria era complessa, sicché l'eventuale indigenza doveva essere sostanziata in modo circostanziato. In questa sede, il ricorrente si limita ad addurre che G.________ SA non sarebbe più attiva, che da I.________ SA e da M.________ SA non percepirebbe più redditi e che K.________ SA e L.________ SA non sarebbero sue società, né gli verserebbero redditi. Non censura tuttavia d'arbitrio gli accertamenti della Corte cantonale e non si esprime minimamente sulle sue funzioni in J.________ SA e in N.________ SA, accertate nel giudizio impugnato. Non rispettoso delle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, il ricorso non sostanzia quindi una violazione dell'art. 132 CPP e non deve pertanto essere vagliato oltre.

4.

4.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.

4.2. Il ricorrente non sostanzia la sua domanda di assistenza giudiziaria dinanzi al Tribunale federale, fornendo i necessari ragguagli e i relativi documenti aggiornati sul suo reddito, il patrimonio, l'insieme degli oneri finanziari e i suoi bisogni elementari attuali (cfr. art. 64 cpv. 1 LTF; DTF 125 IV 161 consid. 4 pag. 164 seg.). Limitandosi a produrre la decisione di concessione delle prestazioni complementari AVS/AI, egli non dimostra la sua indigenza per la procedura di ricorso in questa sede. Ad ogni modo, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta già per il fatto che il gravame era fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Ciononostante, tenuto conto della sua situazione, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

Non si assegnano ripetibili della sede federale agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, Prima Camera penale.

Losanna, 28 settembre 2026

In nome della I Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Muschietti

Il Cancelliere: Gadoni

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 6B_355/2026
Aktive Suchbegriffe:
Nichts zu zeigen
Neuste Rechtsprechung