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6B_396/2019BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_396/2019

Sentenza del 5 aprile 2019
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere, ricorso contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.7).

Considerando:

che A.________ ha presentato il 18 e il 25 ottobre 2018 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di tre persone attive presso il Centro psico-educativo di Lugano per diverse ipotesi di reati che sarebbero stati commessi ai danni di suo figlio;

che, con decisione del 13 dicembre 2018, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere;

che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, con sentenza dell'11 febbraio 2019, la CRP ha ritenuto tardivo il reclamo e l'ha quindi dichiarato irricevibile;

che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 25 marzo 2019 al Tribunale federale;

che non sono state chieste osservazioni sul gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;

che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione della tardività del reclamo e della sua conseguente irricevibilità, nonché, eventualmente, al mancato adempimento dei presupposti per una restituzione del termine giusta l'art. 94 CPP;

che sarebbe quindi spettato al ricorrente spiegare, con una motivazione specifica, per quali ragioni il suo reclamo dinanzi alla Corte cantonale sarebbe stato tempestivo;

che, in questa sede, egli si limita a criticare genericamente l'operato delle autorità cantonali, ma non si esprime puntualmente sulla tempestività del suo reclamo dinanzi alla CRP e sull'eventuale adempimento dei requisiti per una restituzione del termine;

che la sua argomentazione esula quindi dall'oggetto del litigio ed è di conseguenza inammissibile;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 aprile 2019

In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 6B_396/2019
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