6B_526/2007
che con lettera raccomandata del 9 ottobre 2007 il ricorrente ritirava il gravame;
che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
decreta:
1. La causa 6B_526/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e al Presidente della Pretura penale.
Losanna, 15 ottobre 2007
In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La cancelliera: