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6B_526/2007BGEx
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_526/2007

Decreto del 15 ottobre 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Presidente, cancelliera Ortolano
Parti
A.________, ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
6528 Camorino.
Oggetto
Infrazione alla legge sulla circolazione stradale, ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 6 agosto 2007 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
Il Presidente della Corte di diritto penale, considerato:

che con lettera raccomandata del 9 ottobre 2007 il ricorrente ritirava il gravame;

che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

decreta:

1. La causa 6B_526/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e al Presidente della Pretura penale.

Losanna, 15 ottobre 2007

In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La cancelliera:

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 6B_526/2007
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