6B_591/2018
Considerando:
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 26 aprile 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha respinto un reclamo di A.________ contro un decreto di abbandono, emanato dal Ministero pubblico nei confronti di B.________ in relazione ad una querela penale per reati contro l'onore;
che avverso questa sentenza A.________ ha presentato il 1° giugno 2018 un ricorso in materia penale al Tribunale federale;
che con scritto del 27 settembre 2018 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame;
che il Presidente della Corte o il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese;
che non si assegnano ripetibili all'opponente, avendo egli agito personalmente dinanzi al Tribunale federale e considerato che la stesura della risposta al ricorso non ha comportato un onere lavorativo particolarmente importante, superiore a quanto può essere ragionevolmente richiesto nell'ambito della tutela dei propri interessi (DTF 129 II 297 consid. 5; sentenza 1C_447/2016 del 31 agosto 2017 consid. 8; BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 16 all'art. 68);
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'opponente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° ottobre 2018
In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Gadoni