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6B_629/2016BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_629/2016

Sentenza del 20 giugno 2016
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (mancata trasmissione di atti), ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 1° febbraio 2016 A.________ ha chiesto di aprire un procedimento penale per la mancata trasmissione di atti relativi al trasferimento della proprietà di due appartamenti situati in una residenza di X.________;

che, con decisione del 2 febbraio 2016, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, siccome la fattispecie non rivestiva carattere penale;

che, contro il decreto di non luogo a procedere, A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, rilevato come il gravame non rispettava le prescrizioni minime di forma e di motivazione, la CRP ha invitato l'interessato a volerlo emendare, in particolare redigendolo in lingua italiana, entro un termine suppletorio assegnatogli;

che A.________ ha dato seguito all'invito presentando alla Corte cantonale un ulteriore scritto in tedesco;

che, con sentenza del 23 marzo 2016, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo;

ch'essa ha rilevato come entrambi gli allegati non adempivano i requisiti di motivazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP, il reclamante limitandosi a ribadire in modo confuso e in lingua tedesca la sua richiesta di documenti;

che, avverso questa sentenza, A.________ si è aggravato al Tribunale federale con atti del 2 aprile 2016 e del 30 maggio 2016, chiedendo la trasmissione degli atti relativi alla compravendita dei due citati appartamenti;

ch'egli postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che non sono state chieste osservazioni sul gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);

che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il ricorso (legittimamente, in sede federale) è steso in tedesco;

che la tempestività del gravame giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF può in concreto rimanere indecisa;

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;

che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;

che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;

che al riguardo, in questa sede, il ricorrente si limita a ribadire genericamente la sua richiesta di trasmissione dei documenti, adducendo che la loro mancata consegna costituirebbe una fattispecie penale;

che, con queste argomentazioni, il ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo in sede cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

che tuttavia, considerata la sua situazione, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 65 cpv. 2 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 giugno 2016

In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 6B_629/2016
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