7B.115/2004
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 22 marzo 2004, nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla B.________ S.A. nei confronti della A.________ Sagl, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha notificato all'escussa la comminatoria di fallimento;
che con sentenza 12 maggio 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso della debitrice contro tale provvedimento;
che con ricorso del 7 giugno 2004 la A.________ Sagl chiede l'annullamento sia della predetta sentenza, sia della comminatoria di fallimento;
che il 9 luglio 2004 l'autorità di vigilanza cantonale ha annullato, trattando il summenzionato rimedio come una domanda di revisione, la comminatoria di fallimento;
che in queste circostanze il gravame pendente innanzi al Tribunale federale è diretto contro una decisione nel frattempo annullata e riformata nel senso desiderato dall'insorgente;
che per questo motivo tale ricorso è divenuto privo d'oggetto;
che, essendo la procedura di ricorso ai sensi dell'art. 19 LEF gratuita (art. 20a cpv. 1 LEF), non occorre interpellare la ricorrente al fine di statuire sulle spese processuali;
richiamati i combinati art. 40 OG e 72 PC;
La Camera decide:
1. Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa 7B.115/2004 è stralciata dai ruoli.
2. Comunicazione alla ricorrente, alla controparte (B.________ S.A.), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 20 luglio 2004
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: