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8C_496/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_496/2026

Sentenza del 14 ottobre 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale (C-2942/2026).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1. Con decisione del 24 febbraio 2026, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita d'invalidità svizzera inoltrata da A.________ il 14 febbraio 2025.

Con decisione incidentale del 21 luglio 2026, confrontato con una domanda di riesame del 21 aprile 2026 riferita ad una non meglio precisata decisione "dell'ufficio AI" notificata il 27 gennaio 2026, il Tribunale amministrativo federale ha invitato A.________ a precisare, entro un termine di cinque giorni, se con tale richiesta avesse inteso interporre ricorso contro la decisione dell'UAIE del 24 febbraio 2026. Esso lo ha pure reso attento sulle esigenze di forma e di contenuto applicabili all'inoltro di un atto ricorsuale, con l'invito a regolarizzarlo entro un termine di cinque giorni. Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre avvertito A.________ che in caso di risposta negativa o di decorso infruttuoso dei termini impartiti il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.

1.2. A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale contro tale decisione.

2. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) nonché l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).

3. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF) e contro le decisioni parziali di cui all'art. 91 LTF. Salvo le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali se queste possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. aeb LTF). In particolare, il pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 149 IV 205 consid. 3.3; 144 IV 321 consid. 2.3). Le condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF - il cui adempimento, nel caso non sia evidente, dev'essere dimostrato nel ricorso (DTF 150 II 346 consid. 1.3.3; 137 III 522 consid. 1.3) - mirano a sgravare il Tribunale federale che, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve di massima potersi esprimere una volta sola su di una controversia alla fine della procedura, ossia dopo un esaustivo accertamento della fattispecie, evitando di pronunciarsi parzialmente, nell'ambito di una prima fase procedurale (DTF 151 III 227 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 139 IV 113 consid. 1).

4. Alla lettura del ricorso appare verosimile che lo stesso sia in realtà destinato al Tribunale amministrativo federale a titolo di complemento della domanda di riesame menzionata poc'anzi (consid. 1). Ad ogni modo, la decisione impugnata è di natura incidentale poiché non pone fine al procedimento nel caso concreto. Nel ricorso è tuttavia assente una qualsiasi discussione delle condizioni di ammissibilità appena esposte, per cui lo stesso sarebbe comunque manifestamente inammissibile.

5. Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e trasmesso al Tribunale amministrativo federale per motivi di competenza (art. 30 cpv. 1 e 2 LTF). Non vengono prelevate spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorso, assieme agli atti, viene trasmesso al Tribunale amministrativo federale, Corte III, per motivi di competenza.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 ottobre 2026

In nome della IV Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Viscione

Il Cancelliere: Colombi

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 8C_496/2026
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