9C_186/2012
Visto:
il ricorso 22 febbraio 2012 (timbro postale) avverso il giudizio del 2 novembre 2011 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, che, stando all'attestazione postale, è stato consegnato l'8 novembre 2011 all'assicurata,
considerando:
che il ricorso non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF e scaduto - in applicazione degli art. 44-48 LTF - l'8 dicembre 2011, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 7 marzo 2012
In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti