9C_200/2012
Visto:
il ricorso del 2 marzo 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 30 gennaio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il decreto del 24 maggio 2012 con il quale questa Corte ha assegnato a M.________ un termine suppletorio, scadente il 4 giugno 2012, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 14 giugno 2012
In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Borella
Il Cancelliere: Grisanti