9C_386/2016
Visto:
il decreto del 12 settembre 2006 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da A.________ con il ricorso in materia di diritto pubblico del 27 maggio 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 aprile 2016, lo scritto del 23 settembre 2016 (timbro postale) con cui il ricorrente ha ritirato il ricorso,
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC, che in conformità all'art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a prelevare le spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico decreta :
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 3 ottobre 2016
In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi