9C_592/2011
Visto:
lo scritto del 5 ottobre 2011 con il quale V.________ ha ritirato il ricorso del 5 luglio 2011 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 25 maggio 2011,
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 21 ottobre 2011
In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Borella
Il Cancelliere: Grisanti